Parere negativo condono annullato per difetto motivazione del manufatto interrato (TAR Emilia-Romagna n. 955 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, reso ex art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 nell’ambito di un procedimento di condono edilizio, è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e irragionevolezza. Il diniego di sanatoria di un’opera abusiva in zona vincolata deve specificamente considerare la natura del manufatto: l’opera puramente interna, o comunque interrata e non visibile dall’esterno, non incide sui valori paesaggistici tutelati e non può essere legittimamente rifiutata senza una motivazione specifica che ne attesti la compromissione delle visuali panoramiche e del contesto. Resta invece legittimo il parere negativo per i manufatti fuori terra che alterino l’armonia del paesaggio tutelato.
Il Fatto
Le ricorrenti impugnavano il parere negativo espresso dalla Soprintendenza in relazione a due istanze di condono edilizio per altrettanti fabbricati siti in zona vincolata, presentate ai sensi della legge n. 724/1994. Per il primo manufatto, un locale deposito attrezzi al piano seminterrato, il Comune aveva già rilasciato la concessione in sanatoria nel 2007, mentre la seconda domanda non era stata accolta. In sede di richiesta di parere alla Soprintendenza, la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio esprimeva esito favorevole per il manufatto interrato e negativo per quello fuori terra.
Con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza, ignorando tale distinzione, rendeva un parere vincolante negativo per entrambi i manufatti, ritenendo le opere in contrasto con i valori paesaggistici dell’area tutelata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto la tesi delle ricorrenti secondo cui i fabbricati sarebbero ubicati all’estrema periferia della zona vincolata, rilevando che gli stessi ricadono all’interno della perimetrazione della zona dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. del 03.01.1996, ai sensi dell’art. 136, lett. d), d.lgs. n. 42/2004.
Quanto al manufatto fuori terra, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego, in quanto l’Amministrazione ha correttamente evidenziato il contrasto delle opere con il contesto paesaggistico e la loro idoneità a compromettere le visuali panoramiche tutelate. Il parere è stato considerato esente da profili di eccesso di potere, essendo basato su valutazioni di discrezionalità tecnica non sindacabili oltre i limiti del difetto di motivazione e della manifesta illogicità.
La censura è stata invece accolta con riferimento al solo manufatto interrato. Il parere impugnato non ha considerato specificamente la natura interrata dell’opera, omettendo di valutarne l’impatto sulle visuali panoramiche. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui sono irrilevanti sotto il profilo paesaggistico le opere interne non visibili dall’esterno, e ha esteso tale principio anche al manufatto seminterrato.
Per l’effetto, il ricorso è stato accolto in parte, con annullamento del parere impugnato limitatamente alla parte contraria alla sanatoria del manufatto interrato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.