Sopravvenuto difetto di interesse per eliminazione dell’intervento edilizio e soccombenza virtuale del Comune (TAR Puglia n. 886 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., il ricorso concernente un intervento edilizio quando una convenzione di cessione in permuta delle aree, conclusa tra l’amministrazione e la società controinteressata, comporti la sostanziale eliminazione del progetto e la definitiva cessazione dell’intervento, senza che residui alcuna concreta utilità per i ricorrenti. La declaratoria presuppone la disamina delle condizioni dell’azione: le associazioni ambientaliste sono legittimate ad agire per la salvaguardia degli interessi ambientali in senso lato, comprensivi della conservazione dei beni culturali, del paesaggio e dei centri storici, e il termine di impugnazione decorre dalla piena conoscenza dei provvedimenti, acquisita a seguito dell’accesso agli atti. Al limitato fine della regolamentazione delle spese, trova applicazione il principio di soccombenza virtuale quando l’annullamento in autotutela di alcuni atti impugnati e i profili di criticità emersi giustifichino la condanna dell’amministrazione resistente.
Il Fatto
Le associazioni Italia Nostra ONLUS hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale, avverso una pluralità di provvedimenti del Comune di Barletta che legittimavano un intervento edilizio di ampliamento e ristrutturazione di capannoni ad uso commerciale, realizzato dalla società controinteressata, avente causa dai proprietari delle aree. Il gravame era diretto, tra l’altro, contro il provvedimento autorizzativo unico, il permesso di costruire in sanatoria, l’autorizzazione paesaggistica e i pareri della Soprintendenza.
Nelle more del giudizio, il Comune ha rappresentato l’avvenuto annullamento in autotutela di alcuni atti impugnati e, a seguito di lunghe trattative con la società controinteressata, è stata conclusa una convenzione di cessione in permuta delle aree oggetto di contesa, finalizzata alla definizione della vicenda amministrativa mediante compensazione volumetrica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato le eccezioni in rito sollevate dalla società controinteressata e dal Comune, disattendendole. Quanto alla carenza delle condizioni dell’azione, il Collegio ha richiamato il principio per cui le associazioni ambientaliste possono agire per la salvaguardia degli interessi ambientali non solo in senso stretto ma anche in senso lato, comprendenti la conservazione dei beni culturali, del paesaggio urbano e rurale e dei centri storici, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 6195/2014.
Con riferimento all’eccezione di tardività, la Corte ha valorizzato che il termine di impugnazione decorre dal momento della conoscenza dei provvedimenti, intervenuta solo a seguito dell’accesso agli atti effettuato dalle ricorrenti. Parimenti infondata è risultata l’eccezione di originario difetto di interesse, atteso che l’impugnazione era avvenuta prima dell’adozione dei provvedimenti di autotutela, i quali non riguardavano tutti gli atti gravati ed erano stati a loro volta impugnati.
Nel merito della sopravvenienza, il Collegio ha rilevato che la deliberazione consiliare concernente la permuta di aree e i successivi atti convenzionali avevano comportato la sostanziale eliminazione del progetto e la definitiva “morte” dell’intervento edilizio. L’azione giudiziale delle associazioni era sorretta unicamente dall’intenzione di opporsi alla realizzazione dell’intervento e nessuna ulteriore utilità concreta sarebbe derivata da un eventuale accoglimento del ricorso.
Il TAR ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dando seguito al rilievo officioso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, condannando il Comune alla rifusione delle spese in favore delle ricorrenti, avuto riguardo all’annullamento in autotutela di alcuni atti, agli sviluppi procedimentali e ai profili di criticità emersi rispetto all’intervento.
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Nota della Redazione
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