Conversione permesso stagionale in lavoro subordinato: onere dimostrativo e termine (TAR Puglia n. 500 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è soggetta a rigorosi presupposti di legge, il cui onere di dimostrazione grava sul richiedente. La presentazione della richiesta oltre il periodo di vigenza del titolo stagionale, in assenza dei presupposti normativi per la conversione, legittima il diniego dell’amministrazione. In tale evenienza, la qualificazione della domanda come istanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, ancorché formalmente prospettata dall’interessato, non può prevalere sulla realtà giuridica della posizione dello straniero, irregolarmente presente sul territorio nazionale al momento della richiesta. Il provvedimento di diniego non è viziato da travisamento dei fatti quando l’amministrazione abbia correttamente ricostruito la vicenda amministrativa dello straniero e la sua posizione soggettiva.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva dichiarato l’irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disponendo il ritiro della ricevuta e del titolo di soggiorno in suo possesso. L’amministrazione, nel provvedimento gravato, aveva qualificato l’istanza come richiesta di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato.
Il ricorrente contestava tale ricostruzione, deducendo l’eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà, sostenendo di essere già titolare di un permesso per lavoro subordinato e di aver richiesto, in realtà, il semplice rinnovo di quest’ultimo. Sulla base di tale premessa, assumeva l’illegittimità del diniego oppostogli.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto un’ordinanza istruttoria per acquisire elementi sulla posizione amministrativa dello straniero. Le chiarazioni fornite dall’amministrazione hanno consentito di ricostruire la vicenda: il ricorrente era entrato in Italia per lavoro stagionale nell’ambito del decreto-flussi 2022, per un periodo massimo di nove mesi, e aveva presentato la domanda di rinnovo quattro mesi dopo la scadenza del titolo stagionale.
La domanda era stata qualificata dall’interessato come generico rinnovo del permesso di soggiorno, ma l’amministrazione aveva accertato l’assenza dei presupposti per la conversione del titolo da stagionale a subordinato. Il Tribunale ha ritenuto che, alla data della richiesta, lo straniero fosse irregolarmente presente sul territorio nazionale, in una posizione non altrimenti sanabile, essendo nel frattempo subentrato anche un decreto di espulsione.
La Corte ha quindi escluso il dedotto travisamento dei fatti, rilevando che il provvedimento impugnato dava correttamente atto della carenza dei presupposti di fatto e di diritto per la prosecuzione della permanenza in Italia. La domanda di rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno era stata formulata, infatti, in assenza delle condizioni richieste dalla legge.
Il Collegio ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, respingendolo, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura e della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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