Divieto generalizzato di attività estrattive nel PUG illegittimo se contrasta con il PRAE (TAR Puglia n. 925 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, violazioni procedurali, illogicità abnormi o confliggano con situazioni generatrici di aspettative qualificate. È illegittima l’introduzione da parte del piano urbanistico generale di un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti sul territorio comunale, senza considerare che la disciplina dell’attività estrattiva è riservata a un piano regionale di settore. La pianificazione comunale deve tenere conto della destinazione estrattiva dell’area riconosciuta dal P.R.A.E., strumento sovraordinato e immediatamente vincolante, nonché della natura transitoria dell’uso estrattivo del suolo con obbligo di ripristino ambientale.
Il Fatto
Una società, titolare di una cava in attività nel territorio comunale, ha impugnato il piano urbanistico generale adottato dal Comune, nella parte in cui imponeva un divieto generalizzato di attività estrattive su tutte le aree agricole, riportando le cave esistenti come mere “aree di cava” in modo erroneo e parziale. La ricorrente, che operava legittimamente in regime di proroga del titolo minerario, ha dedotto il contrasto dello strumento urbanistico con la disciplina regionale di settore e con il Piano Regionale delle Attività Estrattive, che qualificava l’area come destinata all’estrazione. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti avverso la successiva delibera comunale di approvazione della Dichiarazione di sintesi, nonché dagli atti del procedimento di formazione del piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso. Pur richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica sono connotate da ampia discrezionalità e non sono sindacabili nel merito, il Tribunale ha riconosciuto l’evidente erroneità delle scelte pianificatorie attuate, le quali hanno obliterato i dati fattuali: le aree in questione risultavano infatti contrassegnate come “Area agricola” in un contesto rurale tipizzato come “CR 3.a – Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”, nonostante fossero destinate all’attività estrattiva, che ne aveva oggettivamente trasformato l’assetto giuridico.
La Corte ha rilevato che la pianificazione comunale non aveva considerato che la destinazione estrattiva era stata riconosciuta dal P.R.A.E., il quale, ai sensi dell’art. 1 delle N.T.A. e dell’art. 6 della L.R. Puglia n. 22/2019, è lo strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione e pianificazione delle attività estrattive. Le aree erano state inserite nella carta giacimentologica del piano regionale, che consente espressamente ai titolari la proroga, il rinnovo, le varianti, la riattivazione e l’ampliamento della cava entro il limite di 500 metri dal perimetro in esercizio. Il divieto generalizzato introdotto dal Comune è stato quindi ritenuto esorbitante dalle competenze comunali, sproporzionato e irragionevole per non aver ponderato gli impatti occupazionali e socio-economici negativi.
Quanto alle censure procedurali sulla violazione dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001 e sul mancato rispetto dei termini perentori, il Collegio le ha ritenute infondate. Dagli atti è emerso che la delibera di esame delle osservazioni costituiva la presa d’atto dell’adeguamento degli elaborati progettuali, e che i termini di 180 giorni per l’attestazione regionale di compatibilità e per l’avvio della conferenza di servizi erano stati rispettati, così come quello di 30 giorni per la conclusione dei lavori.
Con riferimento alla mancata redazione della Dichiarazione di sintesi quale allegato al piano approvato, la Corte ha osservato che il Comune, quale autorità procedente, ha sanato l’omissione con una successiva delibera consiliare. Dagli atti si evince l’anteriorità della formazione e della valutazione del documento rispetto all’approvazione del piano, trattandosi di un errore materiale. Analoga conclusione è stata raggiunta in ordine alla dedotta incompatibilità di alcuni consiglieri comunali ex art. 78 del T.U.E.L., trattandosi di atto di mera rettifica privo di carattere modificativo e di correlazione immediata con gli interessi degli amministratori. Il Tribunale ha infine dichiarato generica e apodittica la doglianza sull’insufficienza dei contenuti del documento. Il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse, degli atti impugnati; le spese di lite sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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