Ferie non godute del militare transitato nei ruoli civili: niente monetizzazione se fruibili presso l’amministrazione di destinazione (TAR Puglia n. 911 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il transito del dipendente dai ruoli militari alle corrispondenti qualifiche funzionali dell’Amministrazione civile non determina l’estinzione del rapporto di lavoro, che prosegue senza soluzione di continuità. Ne consegue che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, di cui all’art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, non opera nelle ipotesi in cui la mancata fruizione non sia dovuta a cause di forza maggiore, ma il congedo ordinario possa essere fruito presso l’Amministrazione di destinazione. Il pagamento sostitutivo del congedo ordinario, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 170 del 2007, è subordinato alla condizione che non sia prevista nella nuova amministrazione la fruizione del congedo maturato e non fruito. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’illegittimità del provvedimento a contenuto vincolato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo inciso, della legge n. 241 del 1990, qualora il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, transitato nei ruoli civili del Ministero della Giustizia, presentava istanza per ottenere la monetizzazione delle ferie non godute negli anni dal 2021 al 2024, pari a complessivi 134 giorni. L’Amministrazione rigettava l’istanza, disponendo, con successiva nota, la fruizione del congedo ordinario maturato e non goduto presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Avverso tali atti il dipendente proponeva ricorso, deducendo che il transito avrebbe estinto il rapporto di lavoro per novazione oggettiva, rendendo applicabile la monetizzazione, e lamentando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattispecie del transito non integra una causa di estinzione del rapporto di lavoro, ma una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa Amministrazione, con continuazione del servizio senza soluzione di continuità. I due periodi di servizio, quello militare e quello civile, si ricongiungono a tutti gli effetti, con la conseguenza che le ferie non godute possono essere fruite presso l’Amministrazione di destinazione.
Il Collegio ha quindi escluso che nella vicenda ricorrano i presupposti per derogare al divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, richiamando la Corte costituzionale n. 95 del 2016, che ha individuato la ratio del divieto nell’esigenza di incentivare una razionale programmazione delle ferie, escludendo dall’ambito applicativo solo le vicende estintive che non coinvolgono la volontà del lavoratore o la capacità organizzativa del datore di lavoro.
Quanto alla disciplina speciale applicabile al personale della polizia penitenziaria, il TAR ha evidenziato che l’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 170 del 2007 subordina il pagamento sostitutivo del congedo ordinario alla condizione che non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito. Nel caso di specie, la nota impugnata con i motivi aggiunti disponeva proprio la fruizione delle ferie pregresse, facendo venire meno il presupposto per il pagamento sostitutivo.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, poiché, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non può comportare l’annullamento dell’atto, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo inciso, della medesima legge, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso da quello adottato. Le spese di lite sono state compensate per la particolare natura e novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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