Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: condanna della P.A. al pagamento del credito per la Carta del Docente (TAR Puglia n. 682 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario passate in giudicato, senza che rilevi la qualità di debitrice della pubblica amministrazione. L’azione è limitata alla stretta esecuzione del dictum giudiziale, essendo l’ottemperanza ontologicamente diversa dall’esecuzione civile. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. L’azione può essere iniziata solo dopo l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. La fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando la rivalutazione e gli interessi legali assumano natura satisfattiva. In caso di inerzia, si nomina fin d’ora un commissario ad acta, senza diritto a compenso se dipendente dell’amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico della “Carta Elettronica del Docente”. Il Ministero non impugnava la sentenza, che acquisiva autorità di giudicato, ma non adempiva spontaneamente alla statuizione nemmeno dopo la notifica del titolo esecutivo. La ricorrente introduceva quindi il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna al pagamento delle somme, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente scrutinato i presupposti di ammissibilità del ricorso, verificando la regolarità della notifica e il rispetto del termine dimezzato per il deposito, nonché la comprovata efficacia di cosa giudicata della sentenza del giudice ordinario, attestata dalla cancelleria. Ha inoltre constatato la sussistenza della condizione di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, essendo decorsi infruttuosamente i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non avendo il Ministero contestato l’inadempimento. L’amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione al giudicato per la sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Il TAR ha respinto, invece, la richiesta di penalità di mora, ritenendo satisfattivi gli interessi legali e la rivalutazione operanti in caso di ulteriore ritardo, conformemente alla giurisprudenza citata.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata liquidata alcuna compenso per le funzioni commissariali. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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