Consorzi stabili: la consorziata designata deve possedere in proprio la qualificazione (TAR Puglia n. 319 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, il consorzio stabile che partecipi tramite consorziate designate è tenuto a dimostrare che queste ultime possiedano in proprio i requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis, ovvero che abbiano stipulato un contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023. L’errore commesso nella dichiarazione di ripartizione delle lavorazioni tra consorzio e consorziate non è emendabile mediante soccorso istruttorio quando non sia rilevabile ictu oculi come mero vizio di trascrizione, ma richieda una ricostruzione logico-deduttiva della volontà negoziale. La designazione di una consorziata priva della qualificazione per una categoria scorporabile costituisce legittima causa di esclusione.
Il Fatto
Il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di copertura dello Stadio di Lecce, con il criterio del prezzo più basso. Il consorzio ricorrente partecipava in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento con altra consorzio stabile e, nella dichiarazione di riparto delle lavorazioni, indicava una delle consorziate come esecutrice del 100% delle opere rientranti nella categoria OS21, per la quale la stessa non possedeva la necessaria qualificazione SOA.
La stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio e, all’esito, escludeva il concorrente, ritenendo insanabile il difetto di qualificazione della consorziata designata. Il consorzio ricorrente impugnava l’esclusione deducendo la violazione degli artt. 65 e 67 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 101, sostenendo che l’indicazione della consorziata fosse frutto di un errore materiale e che il cumulo alla rinfusa consentisse comunque la partecipazione. Avverso la successiva aggiudicazione al controinteressato proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene dirimente individuare la disciplina applicabile ratione temporis. La gara è stata bandita nel vigore del d.lgs. n. 36/2023 successivo al correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024, che ha novellato l’art. 67, comma 1, lett. c), restringendo l’operatività del cumulo alla rinfusa. Per gli appalti di lavori eseguiti tramite consorziate designate, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio ovvero mediante avvalimento, non essendo più possibile giovarsi delle qualificazioni del consorzio.
Nella specie, il consorzio ricorrente aveva dichiarato di partecipare in proprio e tramite le consorziate indicate, designando una di esse quale esecutrice dell’intera categoria scorporabile OS21. La consorziata risultava priva della qualificazione prescritta dalla lex specialis, e nessun contratto di avvalimento era stato prodotto, nemmeno in sede di soccorso istruttorio. Il Collegio esclude che il difetto possa essere sanato, poiché il soccorso istruttorio consente di rimediare a carenze documentali, non di modificare l’offerta o di supplire alla mancanza di requisiti di qualificazione successivamente alla scadenza del termine.
Quanto all’asserito errore materiale, il Tribunale richiama il principio per cui l’errore è emendabile solo se sussistono elementi univoci per ricondurlo a un vizio di trascrizione o compilazione, immediatamente rilevabile dall’esame del solo documento che lo contiene. Nel caso di specie, la designazione della consorziata era supportata da dichiarazioni univoche e dall’autonoma istanza di partecipazione dalla stessa presentata, sicché l’eventuale correzione avrebbe comportato uno stravolgimento della volontà negoziale espressa, in violazione del principio di autoresponsabilità e di par condicio tra i concorrenti.
Il rigetto del ricorso principale determina la improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida che consente di omettere l’esame del gravame incidentale una volta accertata l’infondatezza di quello principale. Le spese sono compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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