Sospensione interinale degli effetti dell’ordinanza di demolizione e di cessazione attività ricettiva in attesa della trattazione di merito (TAR Puglia n. 6 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile dedotto dal ricorrente e la necessità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa — unitamente alla circostanza che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento — integrano i presupposti per disporre la sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati, con conseguente fissazione della udienza di trattazione del merito del ricorso.
Il Fatto
La società e le persone fisiche ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, l’ordinanza di demolizione n. 448 del 17 ottobre 2025 e l’ordinanza di cessazione dell’attività di ‘affittacamere’ n. 450 del medesimo 17 ottobre 2025, entrambe adottate dal Comune di Gallipoli. Hanno altresì impugnato, ove occorra, il verbale di sopralluogo del 16 settembre 2025 e la nota prot. n. 64811 del 10 ottobre 2025 dell’Unità Operativa Edilizia Ambiente Settore 6 Polizia Locale. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare proposta in via incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto di accogliere l’istanza, valorizzando la natura del pregiudizio dedotto dai ricorrenti e la conseguente opportunità di consentire al Tribunale, nella successiva fase di merito, una decisione re adhuc integra della causa.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che le questioni poste con il gravame — relative alla legittimità dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia e di cessazione dell’attività ricettiva — richiedono un approfondimento istruttorio e giuridico che non può essere compiutamente svolto nella presente sede sommaria e provvisoria.
Alla luce di tali considerazioni, è stata disposta la sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, quale misura idonea a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale nelle more della definizione del giudizio di merito, per il quale è stata fissata la seconda udienza del mese di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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