Inerzia nella VIA e obbligo di provvedere nonostante il parere negativo del MIC (TAR Puglia n. 31 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, anche quando il Ministero della Cultura abbia espresso un parere contrario. Il parere del MIC, infatti, ha natura non vincolante quando il progetto ricade in area idonea, sicché la sua adozione non esime il Ministero dell’Ambiente dall’obbligo di definire il procedimento. L’inerzia protratta oltre i termini di legge è illegittima e va sanzionata con la condanna a provvedere e, in caso di ulteriore inutile decorso del termine assegnato, con la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 20.5.2022, un’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico della potenza di 16,63 MW, da realizzarsi nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco. Dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la conclusione della fase di consultazione, il procedimento era rimasto sostanzialmente fermo. A fronte dell’invito e della successiva diffida, l’amministrazione non aveva ancora adottato alcun provvedimento, determinando la società a ricorrere per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il principio generale di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel caso di specie, la produzione in giudizio del parere tecnico istruttorio da parte del Ministero della Cultura non è stata ritenuta sufficiente a definire il procedimento di VIA.
La Corte ha evidenziato che il parere contrario del MIC, pur espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, non ha carattere vincolante, poiché il progetto ricade in area idonea. Sul punto, ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10485 del 30.12.2024, che ha chiarito come l’adozione del parere contrario non faccia venire meno l’obbligo del MASE di concludere il procedimento, data la natura non vincolante dell’atto di concerto.
L’inerzia serbata dall’amministrazione è stata pertanto ritenuta priva di giustificazione. Il ricorso è stato accolto, con la condanna del Ministero dell’Ambiente a riscontrare l’istanza con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Tribunale ha disposto che si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, con spese poste a carico dell’amministrazione e possibili profili di danno erariale.
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Nota della Redazione
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