Incompetenza territoriale del TAR periferico quando è impugnato l’atto di determinazione del contributo statale a portata nazionale (TAR Sardegna n. 1115 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È incompetente territorialmente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione locale ricorrente quando il ricorso impugni, oltre all’atto di riscontro a una diffida, anche gli atti presupposti di determinazione e assegnazione di un contributo erogato da un’autorità centrale, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale. L’impugnazione di un atto di un’autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente determina l’attrazione della competenza al TAR Lazio, sede di Roma, a prescindere dalla circostanza che l’atto presupposto sia oggetto di impugnazione a titolo principale, subordinato, eventuale o tuzioristico. Il provvedimento di riscontro alla diffida costituisce l’ultimo, ma non l’unico, atto lesivo, e la sua impugnazione non radica la competenza del giudice territoriale.
Il Fatto
Il Comune di Palau impugnava la nota del Ministero dell’Interno con cui l’amministrazione centrale aveva respinto la diffida volta al riesame e al ripristino della spettanza per l’anno 2025 del contributo per il personale ex Basi Nato, confermando riduzioni per complessivi € 150.190,61. Unitamente alla nota, il ricorrente impugnava anche gli atti presupposti: il decreto attuativo dell’art. 1, commi 850 e 853, della legge n. 178/2020, il decreto interministeriale attuativo dell’art. 1, comma 533, della legge n. 213/2023, il decreto di verifica a consuntivo della perdita di gettito per l’emergenza Covid, nonché il silenzio rigetto formatosi su un’istanza di accesso.
Il Comune chiedeva l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al riconoscimento del contributo nella misura integrale. Le amministrazioni statali resistevano eccependo l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna in favore del TAR Lazio, sede di Roma.
La Motivazione della Corte
Il collegio riteneva fondata l’eccezione di incompetenza, osservando come il ricorrente avesse impugnato, necessariamente, anche gli atti a monte del riscontro della diffida, con i quali era stato determinato l’ammontare del contributo per il 2025. Tali atti presupposti hanno natura e portata nazionale, atteso che definiscono i criteri di attribuzione del contributo in modo inscindibile e uniforme su tutto il territorio.
La tesi del Comune, secondo cui l’atto lesivo sarebbe esclusivamente il provvedimento conclusivo del procedimento di riedizione della funzione pubblica, non rileva ai fini della competenza territoriale. La circostanza che la nota di risposta alla diffida sia idonea a ledere l’interesse del ricorrente non esclude che gli atti presupposti, con i quali il contributo è stato determinato in misura inferiore a quella richiesta, siano anch’essi lesivi e che la loro impugnazione determini l’attrazione della competenza davanti al TAR Lazio.
Il giudice territoriale, per vagliare la domanda di attribuzione della maggiore somma richiesta, dovrebbe annullare l’atto di determinazione dei criteri di assegnazione del contributo, adottando una pronuncia con effetti sull’intero territorio nazionale: operazione preclusa ai TAR periferici dall’art. 13 c.p.a.
La Sezione richiamava inoltre il proprio precedente indirizzo, secondo cui lo spostamento della competenza dal TAR periferico al TAR Lazio consegue alla sola manifestazione della volontà di impugnare un atto di autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente. Tale effetto si produce anche quando l’impugnazione dell’atto presupposto sia proposta a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico.
Il collegio dichiarava pertanto la propria incompetenza territoriale, indicando nel TAR Lazio il giudice competente dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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