Proroga del termine per il commissario ad acta e reiezione di istanze istruttorie irrituali (TAR Sardegna n. 1096 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’istanza di proroga del termine per l’espletamento dell’incarico presentata dal commissario ad acta deve essere accolta qualora risulti ampiamente motivata in relazione agli adempimenti già compiuti e a quelli residui. Le istanze istruttorie proposte dalle parti sono da ritenere irritualmente introdotte quando formulate solo in prossimità dell’udienza e senza il rispetto delle forme previste, oltre che di dubbia utilità se volte a ottenere documentazione già nella disponibilità del commissario e non pertinente agli adempimenti esecutivi.
Il Fatto
La controversia trae origine dal giudizio di ottemperanza promosso da alcuni soggetti nei confronti del Comune di Arzachena, avviato per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 605/2021, con cui l’ente locale era stato condannato a prendere in carico le opere di urbanizzazione relative al Piano di lottizzazione Cala del Faro. Nel corso del procedimento, il Tribunale aveva già affidato l’incarico a un commissario ad acta, il cui termine di conclusione dei lavori era stato oggetto di una precedente proroga disposta con ordinanza n. 711/2026.
Con nota depositata il 13 luglio 2026, il commissario ad acta ha richiesto un’ulteriore proroga del termine, rappresentando lo stato di avanzamento degli adempimenti e illustrando un cronoprogramma articolato in tre fasi, la cui conclusione era prevista entro il 31 ottobre 2027. All’udienza camerale del 29 luglio 2026, la difesa di uno dei ricorrenti ha altresì formulato istanze istruttorie nella memoria depositata il 27 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza di proroga presentata dal commissario ad acta, evidenziando come la stessa fosse stata ampiamente motivata alla luce degli adempimenti già posti in essere e di quelli ancora da svolgere. La dilazione è stata concessa al fine di consentire il completamento delle iniziative necessarie alla piena esecuzione della sentenza, nel rispetto dell’interesse di tutti coloro che hanno domandato l’ottemperanza.
Quanto alle istanze istruttorie formulate dalla difesa di una delle parti, il Tribunale ne ha rilevato l’irritualità, in quanto introdotte senza il rispetto delle forme e dei termini previsti, come peraltro segnalato in udienza. È stata inoltre sottolineata la dubbia utilità delle richieste, poiché la documentazione invocata risultava già nella disponibilità del commissario ad acta e non ne appariva chiara la pertinenza rispetto agli adempimenti esecutivi.
Il TAR ha conseguentemente fissato il termine per l’espletamento dell’incarico al 31 ottobre 2027 e ha rinviato le parti all’udienza camerale del 17 novembre 2027, destinata alla verifica finale degli adempimenti svolti dal commissario. L’ordinanza, pronunciata in forma collegiale, definisce così la fase esecutiva del giudizio di ottemperanza, assicurando il controllo sull’effettiva attuazione della sentenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.