Indennità compensative PSR: il diniego per mancata comunicazione della cessione è materia del giudice ordinario, non del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 1086 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di finanziamenti pubblici, la giurisdizione è del giudice ordinario quando la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione del beneficio e la pubblica amministrazione si limita a verificarne l’effettiva sussistenza, esercitando un potere vincolato; la posizione del privato assume, in tal caso, consistenza di diritto soggettivo. La giurisdizione del giudice amministrativo ricorre, invece, quando la concessione del contributo è discrezionale o disposta all’esito di procedure comparative. Le indennità compensative di cui alla Misura 13 del PSR, non prevedendo criteri di selezione, costituiscono pagamenti compensativi a seguito di attività di mero riscontro dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti la mancata attribuzione del contributo. L’esercizio di attività istruttoria e di verifica, pur connaturato all’esercizio di un potere pubblico, non muta il riparto di giurisdizione quando l’accertamento riguardi unicamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal bando.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore agricolo, presentava domanda per l’erogazione del contributo per l’annualità 2021 a valere sulla Misura 13 del PSR Sardegna. A seguito della cessione dei terreni alla società subentrante, comunicata oltre il termine di 30 giorni previsto dalle disposizioni attuative, l’Agenzia regionale disponeva la chiusura negativa del procedimento, ritenendo non rispettato l’impegno di mantenimento della superficie per l’intero anno. Il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego e gli atti presupposti, lamentando la violazione della disciplina comunitaria in materia di subentro e l’illegittimità del termine imposto per la comunicazione della cessione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il riparto va operato sulla base della natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Nel caso di specie, la normativa di riferimento — in attuazione dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013 — non prevede l’applicazione di criteri di selezione, trattandosi di indennità compensative finalizzate a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli naturali.
La Corte ha quindi escluso la sussistenza di margini di discrezionalità amministrativa, configurandosi il pagamento come attività di mero riscontro dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Il diniego, fondato sulla ritenuta violazione delle disposizioni della lex specialis in materia di comunicazione della cessione e di mantenimento dell’impegno, attiene alla verifica di un presupposto vincolato ostativo alla concessione del beneficio. In tale contesto, la posizione del beneficiario assume consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ha richiamato il criterio del petitum sostanziale, da identificare non solo in funzione della statuizione richiesta ma anche sulla base della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta. Ha, infine, precisato che l’attività istruttoria e di verifica, pur connaturata all’esercizio di un potere pubblico, non integra discrezionalità tecnica idonea a radicare la giurisdizione amministrativa, quando l’accertamento sia diretto unicamente a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal bando.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale giudice competente e possibilità di riproposizione del giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, in ragione dell’indicazione, nel provvedimento impugnato, della possibilità di ricorso al giudice amministrativo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.