L’ottemperanza per i giudicati sui docenti precari è ammissibile anche senza quantificazione (TAR Sardegna n. 1080 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è ammissibile anche quando la condanna pronunciata dal giudice del lavoro non sia stata quantificata, purché la sentenza abbia enunciato il criterio in base al quale determinare gli emolumenti dovuti e non sia necessario un ulteriore accertamento sul rapporto di lavoro tra le parti. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva. Per il caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da ora un commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando ricorrano “altre ragioni ostative”, come la natura seriale del contenzioso e l’esigenza di non aggravare il pregiudizio alle finanze pubbliche.
Il Fatto
Una lavoratrice, già impiegata con contratto a tempo determinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto versato e quanto dovuto per le mansioni di assistente amministrativo, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero.
L’amministrazione aveva eseguito solo parzialmente la pronuncia, corrispondendo il risarcimento e riconoscendo il servizio di preruolo, ma senza provvedere al pagamento delle differenze stipendiali e alla regolarizzazione contributiva. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero, che lamentava il carattere generico della condanna. Il Collegio ha chiarito che il ricorso è ammissibile quando la condanna non richiede accertamenti ulteriori sul rapporto di lavoro, già svolti nel giudizio civile, e la sentenza abbia indicato il criterio per la quantificazione delle somme dovute.
Il giudice amministrativo ha accertato che la sentenza era stata notificata il 12 giugno 2025 e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Il Ministero è stato pertanto condannato a dare completa esecuzione alla pronuncia, provvedendo al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente, con versamento dei contributi all’Inps.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la norma introduce, accanto al limite della manifesta iniquità previsto dal codice di rito civile, quello della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nella specie, la natura seriale del contenzioso e l’esigenza di non aggravare il pregiudizio alle finanze pubbliche hanno giustificato il mancato accoglimento della domanda.
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Nota della Redazione
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