Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro: condanna dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1062 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, prima di condannare l’Amministrazione all’adempimento. La mancata eccezione dell’avvenuto pagamento e l’assenza di giustificazioni in merito all’inerzia determinano l’accoglimento della domanda e la nomina di un commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, con facoltà di delega e senza diritto a compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. La sentenza, notificata alla sede reale dell’Amministrazione nel mese di ottobre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
Non essendo intervenuto l’adempimento spontaneo nel termine dilatorio previsto dalla legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Si è costituito il Ministero, con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha preliminarmente verificato la regolarità della notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 30 ottobre 2025 presso la sede reale dell’Amministrazione, e il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro. Ha quindi constatato che il ricorso per ottemperanza era stato notificato solo successivamente, quando il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, era già inutilmente decorso.
Il giudice ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale e non aveva fornito alcuna giustificazione sull’inerzia serbata. Tale circostanza ha determinato l’accoglimento della domanda, non essendo emersi elementi idonei a comprovare l’esecuzione del giudicato.
La Corte ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega e con il termine di 90 giorni per provvedere, su richiesta della parte. Ha previsto, in caso di incapienza dei fondi, il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso, ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, senza liquidazione di compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice.
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Nota della Redazione
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