Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse nel dimensionamento scolastico (TAR Sardegna n. 1041 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa dal difensore, comporta la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse. In ossequio al principio dispositivo, il giudice non può pronunciarsi sul merito della controversia in presenza della manifestata rinuncia all’interesse sostanziale alla decisione. La pronuncia in rito, fondata sul venir meno dell’interesse, prescinde da ogni valutazione in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza delle censure proposte.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 4/161 del 15 febbraio 2024, recante la modifica del piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2024/2025, nonché gli atti presupposti. Con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il Comune deduceva vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del quadro normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di specificità territoriali, lamentando che il provvedimento non avesse adeguatamente valorizzato gli strumenti derogatori previsti per le aree caratterizzate da peculiarità linguistiche.
La Regione si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti e la genericità dei motivi, contestando nel merito la fondatezza delle censure. Respinta l’istanza cautelare con ordinanza del 10 luglio 2024, la causa perveniva all’udienza pubblica di merito, in vista della quale il Comune ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione resa dal difensore del Comune ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso assume rilievo decisivo. Tale manifestazione di volontà, espressa nella memoria depositata prima dell’udienza, integra una sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile.
La pronuncia di improcedibilità non richiede alcuna valutazione sul merito della controversia. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della parte che abbia manifestato la volontà di non coltivare il giudizio, venendo meno l’interesse sostanziale alla decisione. La scelta del ricorrente di rinunciare alla definizione nel merito preclude ogni esame delle censure dedotte, sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso, senza pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione e sulle questioni di merito relative al dimensionamento scolastico e alla tutela delle minoranze linguistiche. La definizione in rito ha trovato giustificazione nella necessità di conformarsi alla volontà della parte ricorrente, senza che potesse residuare alcun interesse pubblico alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi nell’esito in rito del giudizio e nella particolarità della vicenda procedimentale che aveva condotto alla sopravvenuta declaratoria di improcedibilità.
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Nota della Redazione
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