Carta docente ai supplenti: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1026 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice dell’ottemperanza, accolta la domanda, assegna all’Amministrazione inadempiente un termine per conformarsi e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da subito un commissario ad acta, il quale può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Una docente, supplente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna dell’Amministrazione a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi 1.500,00 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, notificata alla controparte il 24 novembre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla decisione, la ricorrente proponeva dinanzi al TAR ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Dagli atti di causa risultava, infatti, che la sentenza del Tribunale del Lavoro era stata notificata all’Amministrazione e che quest’ultima non aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato nel termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni legittimava la parte creditrice ad agire in ottemperanza.
Il Collegio ha, pertanto, condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta di intervento della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza.
Il TAR ha precisato che, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il commissario potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate nella misura di 800,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.