Differimento della decisione di merito in attesa della definizione dell’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. (TAR Sardegna n. 1024 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. è preliminare rispetto alla decisione di merito quando dall’ostensione documentale possa derivare la proposizione di motivi aggiunti. In tale evenienza, il giudice amministrativo dispone il differimento della decisione di merito, onerando la parte ricorrente di formulare una istanza di prelievo successivamente alla definizione del giudizio sull’accesso.
Il Fatto
La curatela del fallimento di una società ha impugnato, dinanzi al TAR Sardegna, il provvedimento con cui un consorzio industriale aveva disposto la riacquisizione del compendio immobiliare ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla determina di affidamento dell’incarico per la trascrizione del provvedimento, alla nota di trascrizione e al diniego parziale di accesso.
In corso di causa, la curatela ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. per ottenere l’ostensione di tutta la documentazione relativa al procedimento di riacquisizione, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di riacquisto. Accolta l’istanza cautelare con ordinanza del 13 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica dell’8 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. era stata proposta dalla ricorrente proprio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di riacquisto da parte del consorzio. Detta istanza sarebbe stata decisa nella camera di consiglio del 29 luglio 2026.
Il TAR ha quindi ritenuto che la definizione dell’istanza di accesso fosse preliminare rispetto alla decisione di merito, considerato che dall’ostensione documentale sarebbe potuta derivare la proposizione di ulteriori ricorsi per motivi aggiunti. Sul punto ha valorizzato la memoria depositata dalla stessa curatela, che aveva insistito per l’accoglimento dell’istanza.
In applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della necessità di evitare un inutile dispendio di attività processuale, il Collegio ha disposto il differimento della decisione di merito, onerando la parte ricorrente di formulare una apposita istanza di prelievo successivamente alla definizione dell’istanza di accesso.
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Nota della Redazione
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