Perenzione nel processo amministrativo: l’istanza di fissazione udienza non ha equipollenti e il decreto è dichiarativo (TAR Sardegna n. 962 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la fissazione dell’udienza di discussione è subordinata a una apposita istanza di parte, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso. Tale istanza, pur potendo essere contestuale al ricorso, deve mantenere una propria autonomia funzionale e materiale e non ha equipollenti in nessun altro atto di procedura. Il mancato deposito dell’istanza, equiparato al deposito tardivo, è sanzionato con la perenzione. Il decreto che la dichiara ha natura meramente dichiarativa, poiché l’effetto estintivo è automatico e opera di diritto, potendo essere rilevato anche d’ufficio.
Il Fatto
Con ricorso notificato e depositato nel novembre 2024, alcuni proprietari hanno impugnato dinanzi al TAR Sardegna un’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Villasimius. A fronte del mancato deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza nel termine annuale, il Presidente del Tribunale ha emesso un decreto dichiarativo della perenzione del ricorso. La parte ricorrente ha quindi proposto opposizione avverso tale decreto, deducendone l’illegittimità, mentre il Comune si è costituito per resistere chiedendo il rigetto dell’opposizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’opposizione, rilevando come la disciplina codicistica subordini la trattazione della causa a un atto di impulso processuale della parte interessata. L’art. 71, comma 1, cod. proc. amm. prescrive che la fissazione dell’udienza debba essere chiesta con apposita istanza non revocabile entro un anno dal deposito del ricorso, senza che tale adempimento possa ritenersi assolto da altri atti, sia pure contestuali al ricorso stesso.
Il mancato rispetto del termine, ha precisato il Tribunale, non è sanzionato con una pronuncia costitutiva, ma determina il prodursi automatico dell’effetto estintivo, del quale il decreto presidenziale fornisce una mera presa d’atto. In questa prospettiva, la natura dichiarativa del provvedimento è confermata dal disposto dell’art. 83 cod. proc. amm., che qualifica la perenzione come effetto operante di diritto, rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
Il Collegio ha poi evidenziato come l’unico atto idoneo a sospendere il decorso del termine sia la presentazione dell’istanza di fissazione, che riprende a decorrere solo a seguito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza o dell’eventuale cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso esaminato, gli stessi ricorrenti hanno ammesso di non aver presentato l’istanza, sicché il Tribunale ha ritenuto legittimo il decreto di perenzione impugnato.
Alla reiezione dell’opposizione è conseguita la condanna della parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
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Nota della Redazione
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