Diniego di proroga dell’alloggio di servizio, il fumus si valuta alla luce della tensione alloggiativa (TAR Sardegna n. 179 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di diniego di proroga della concessione di un alloggio di servizio deve essere respinta quando l’amministrazione abbia documentato una situazione di tensione alloggiativa nella circoscrizione di riferimento, ostativa al rinnovo del titolo ormai scaduto. In tal caso, non integra il requisito del fumus boni iuris la mera allegazione di esigenze personali e familiari, che devono essere valutate in concreto: l’assistenza a un genitore prestata con il concorso di altro familiare, la collocazione prevalente della prole presso l’altro genitore e l’impiego in missione all’estero non configurano, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile. Nella comparazione degli interessi contrapposti, prevale l’interesse pubblico al recupero e alla riallocazione dell’alloggio di servizio.
Il Fatto
Un militare ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui l’amministrazione della Difesa ha rigettato la sua istanza di proroga della concessione di un alloggio di servizio, conseguentemente all’avviso di rilascio dell’immobile. Avverso il diniego, il ricorrente ha proposto anche ricorso gerarchico, rigettato con decreto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Il militare ha quindi adito il TAR, deducendo la necessità di mantenere l’occupazione dell’alloggio per esigenze personali e familiari, legate all’assistenza della madre e alla presenza di una figlia minore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto al primo requisito, il Collegio ha ritenuto che il diniego impugnato appaia fondato sulla documentata sussistenza di una situazione di tensione alloggiativa nella circoscrizione di riferimento. Tale circostanza, risultando ostativa alla concessione della proroga richiesta, sorregge la legittimità del provvedimento, intervenuto a fronte della scadenza del titolo concessorio.
In relazione al periculum, i giudici hanno rilevato che le esigenze personali e familiari dedotte dal ricorrente non sono, allo stato, idonee a configurare un pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, è emerso che l’assistenza alla madre è svolta con il concorso di altro familiare, che la figlia minore è prevalentemente collocata presso l’altro genitore e che il ricorrente è impiegato in missione all’estero.
La comparazione dei contrapposti interessi ha infine deposto per la prevalenza dell’interesse pubblico al recupero e alla riallocazione dell’alloggio di servizio, portando al rigetto dell’istanza cautelare e alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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