DASPO: il TAR non sospende il divieto se il ricorrente rientra nelle categorie dell’art. 6 l. n. 401/1989 (TAR Sardegna n. 177 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO) non può essere sospeso quando il destinatario risulti pacificamente riconducibile alle categorie di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) e d), della l. n. 401/1989 e l’atto sia assistito da congrua motivazione circa la pericolosità del soggetto, desunta dai fatti allo stesso contestati e specificamente richiamati nel provvedimento. Non emergono, in tale ipotesi, profili di carenza istruttoria o di manifesta illogicità della valutazione amministrativa. Quanto al periculum in mora, la comparazione tra gli interessi coinvolti deve privilegiare, in via prevalente, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica perseguite dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui la Questura di Cagliari aveva disposto nei suoi confronti, per la durata di tre anni, il divieto di accesso agli impianti sportivi e alle aree connesse alla sosta, al transito e al trasporto dei partecipanti a manifestazioni calcistiche, nonché il divieto di stazionamento nelle zone limitrofe agli impianti. Il ricorso era diretto anche avverso la nota della DIGOS, non conosciuta ma menzionata nel provvedimento.
L’istanza cautelare è stata discussa nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026, con la costituzione in giudizio della sola Questura, mentre il Ministero dell’Interno non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamato l’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha proceduto a un sommario esame dei presupposti per la concessione della misura cautelare.
Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato risultava adottato nei confronti di un soggetto pacificamente riconducibile alle categorie individuate dall’art. 6, comma 1, lett. c) e d), della l. n. 401/1989, ossia coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati specificamente indicati dalla norma, ovvero che risultino denunciati per gli stessi reati.
Il provvedimento è stato inoltre ritenuto assistito da congrua motivazione circa la pericolosità del ricorrente, desunta dai fatti allo stesso contestati e specificamente richiamati nell’atto. Non sono emersi, allo stato, profili di carenza istruttoria né elementi di manifesta illogicità della valutazione compiuta dall’amministrazione, che avrebbero potuto giustificare l’accoglimento dell’istanza.
In ordine al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che la comparazione tra gli interessi coinvolti deponeva per la prevalenza delle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, perseguite dal provvedimento impugnato, rispetto all’interesse del ricorrente alla sospensione dell’efficacia dell’atto.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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