Ottemperanza per carta docente ai docenti precari: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 876 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può legittimamente agire per l’ottemperanza. Ove sussista l’inottemperanza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per provvedere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Tale disciplina si applica anche all’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il beneficio della carta elettronica del docente.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 1.000,00 da erogarsi tramite la carta elettronica del docente, con interessi e rivalutazione. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione in data 4 ottobre 2024, senza che tuttavia seguisse alcun adempimento spontaneo.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione ad eseguire la pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria competente. Ha quindi constatato l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo la domanda e condannando il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. La decisione si fonda sul principio per cui l’amministrazione è tenuta a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro il predetto termine.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
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Nota della Redazione
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