Ottemperanza per la carta docente: il giudicato si esegue entro 120 giorni con commissario ad acta (TAR Sardegna n. 873 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. avverso il mancato adempimento di una sentenza passata in giudicato che condanni l’Amministrazione a riconoscere un beneficio economico è fondata quando, alla data della proposizione del ricorso, sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’accoglimento dell’ottemperanza comporta la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin da subito un commissario ad acta con facoltà di delega, il quale è tenuto a porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione del giudicato nel termine di 90 giorni dalla richiesta della parte, potendo ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo d.l.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto di lavoro a tempo determinato, agiva dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, per ottenere l’accredito del beneficio della carta elettronica del docente per l’anno scolastico di riferimento. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda, condannando il Ministero a riconoscere la somma di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, mediante accredito sulla carta elettronica alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato.
La sentenza n. 462 del 18 marzo 2025, notificata all’Amministrazione il 19 marzo 2025, passava in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non provvedeva all’esecuzione della pronuncia. La ricorrente, pertanto, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso infruttuosamente. Tale termine rappresenta il presupposto necessario per poter agire in ottemperanza, non potendo il creditore procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto prima della sua scadenza.
Il TAR ha precisato che l’obbligo di dare esecuzione al giudicato sussiste in capo all’Amministrazione e che la sua inerzia legittima l’accoglimento della domanda. La condanna è stata pertanto disposta nei termini di legge, con l’assegnazione di un termine di 120 giorni per adempiere, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Con riguardo al profilo cautelare, il Tribunale ha disposto la nomina immediata del commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione, con possibilità di ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio dedicati.
La scelta di nominare un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice ha indotto il Collegio a escludere la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, mentre le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.