Esecuzione della Carta del docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 867 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a., decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta, disposta sin da ora per il caso di persistente inottemperanza, costituisce ragione assorbente per respingere la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto la stessa può essere negata in presenza di “altre ragioni ostative”, quali la complessità procedimentale e la natura seriale del contenzioso, che rendono il ritardo non sanzionabile.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico di riferimento, tramite accredito sulla carta stessa, oltre a interessi e rivalutazione.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma quest’ultima non aveva provveduto ad alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la rituale notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi disposto l’obbligo dell’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta del docente.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della parte, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alla domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il collegio l’ha respinta. In primo luogo, la nomina del commissario ad acta ha carattere assorbente. In secondo luogo, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, ha rilevato la sussistenza di “altre ragioni ostative”: la complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti (SO.GE.I. e CONSAP), e la natura seriale del contenzioso. Da ultimo, il beneficio non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore, ma un incentivo eventuale, circostanza che riduce i presupposti per la misura coercitiva. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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