Ottemperanza e Carta docente: respinta l’astreinte per il debitore pubblico (TAR Sardegna n. 868 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accoglie la domanda volta a ottenere l’esecuzione del giudicato che condanna l’amministrazione all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere, invece, legittimamente negata qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione del beneficio, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura del beneficio stesso, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma mero incentivo.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e segg. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 364/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. Con tale pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad emettere in favore del ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo di euro 500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00.
Nonostante la notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, ad eccezione del pagamento delle spese legali. Il ricorrente domandava quindi l’accoglimento del ricorso, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo la domanda di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Di conseguenza, ha condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario, dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, avrebbe potuto ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, senza che fosse luogo a liquidazione di compensi.
La Corte ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di “altre ragioni ostative”.
Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio. Quest’ultimo, per la modestia dell’ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione, non si configura come mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo meramente eventuale, riducendo i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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