Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per pagamento tardivo della Carta docente (TAR Sardegna n. 864 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo dell’Amministrazione, successivo all’attivazione della procedura coattiva, non esclude la sua soccombenza virtuale, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, legittima il creditore a esperire il rimedio ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con accredito dell’importo complessivo di euro 1.000,00. Alla notifica del titolo esecutivo non seguiva alcun adempimento da parte dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente domandava quindi la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della comunicazione della difesa della ricorrente, secondo cui l’Amministrazione aveva provveduto all’accredito della somma di euro 1.000,00 sul borsellino elettronico della docente in data successiva alla proposizione del ricorso. Tale adempimento, sebbene satisfattivo della pretesa sostanziale, risultava tardivo e intervenuto solo a seguito dell’attivazione della procedura coattiva.
Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., venendo meno l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito. L’istituto dell’ottemperanza, funzionale a garantire l’effettività del giudicato, rimane infatti privo di oggetto quando l’Amministrazione si conforma spontaneamente, ancorché tardivamente, al dictum giudiziale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione, avendo dato esecuzione alla sentenza solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, ha dato causa al contenzioso. Le spese sono state quindi poste a suo carico e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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