Varianti in corso d’opera e alterazione della finalità del progetto finanziato (TAR Sardegna n. 856 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione sulla giurisdizione è determinata dal petitum sostanziale, identificato sulla base della causa petendi e della natura della posizione giuridica dedotta, sicché appartiene al giudice amministrativo la controversia che attenga alla legittimità di un provvedimento espresso nell’esercizio del potere autoritativo e discrezionale. In tema di finanziamenti pubblici, la variante in corso d’opera è strumento per condurre a compimento il progetto iniziale quando emergano difficoltà realizzative non previste né prevedibili, e non può essere autorizzata quando, pur non superando la soglia di riduzione della spesa ammessa, alteri la funzionalità complessiva dell’iniziativa espungendo una delle finalità originarie cui il finanziamento era funzionalmente collegato.
Il Fatto
La società ricorrente, beneficiaria di un finanziamento per la creazione di un salumificio e per il potenziamento del parco automezzi, chiedeva una variante in diminuzione che espungeva dal progetto la realizzazione del salumificio, limitando l’investimento alla sola logistica. L’Agenzia regionale rigettava l’istanza, ritenendo la modifica sostanziale e non giustificata da circostanze sopravvenute. La società impugnava il diniego, deducendo la violazione delle clausole del bando che ammettono varianti entro il limite del 50% della spesa complessiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che la domanda ha ad oggetto la legittimità di un provvedimento amministrativo di diniego, espressione di potere autoritativo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la disciplina del bando che subordina la concessione delle varianti alla conservazione della funzionalità complessiva dell’iniziativa e al mantenimento invariato della finalità originaria del progetto. Ha quindi rilevato che la realizzazione del salumificio non era componente accessoria, ma obiettivo centrale del progetto, funzionale all’incremento della produzione e del fatturato, sicché la sua espunzione determinava un’alterazione sostanziale dell’operazione finanziata.
Quanto alla causa giustificatrice, la Corte ha escluso che l’incremento dei costi di trasporto integrasse una circostanza imprevista e imprevedibile, essendo in parte già manifesta alla data di presentazione della domanda e non costituendo ostacolo alla realizzazione dell’investimento già finanziato per fronteggiare tale esigenza. Ha pertanto ritenuto legittimo il diniego, prescindendo dalla verifica sui criteri di priorità.
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Nota della Redazione
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