Ottemperanza per la carta elettronica del docente: condanna del Ministero e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 802 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito dinanzi al giudice amministrativo è la sede appropriata per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscono a un docente a tempo determinato il beneficio della carta elettronica, laddove l’Amministrazione non provveda nei termini di legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, nominando sin da subito un commissario ad acta che opererà in via sostitutiva in caso di ulteriore inottemperanza. Il commissario è legittimato a far ricorso al pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, per garantirne l’effettività.
Il Fatto
Un docente supplente adiva il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente, beneficio che l’Amministrazione riconosceva solo a favore dei docenti di ruolo. Con sentenza pubblicata nel maggio 2024, il giudice del lavoro accoglieva la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di euro 2.500,00 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza veniva notificata al Ministero nel dicembre 2024 e passava in giudicato. Non essendo seguito alcun adempimento, decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la regolarità della notifica della sentenza e l’intervenuto passaggio in giudicato, ha ritenuto il ricorso fondato, accertando l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro. La mancata ottemperanza è stata valutata come un inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
Nell’accogliere la domanda, il TAR ha disposto che il Ministero dia piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla parte ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente. Al commissario, quale organo ausiliario del giudice, è stato assegnato il termine di 90 giorni dall’intervento della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, con la possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio dedicati.
Il Tribunale ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della serialità del contenzioso in materia.
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Nota della Redazione
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