Decadenza della concessione di suolo pubblico sospesa per debito Tari di modesta entità (TAR Sardegna n. 128 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di bilanciamento cautelare dei contrapposti interessi, la decadenza dalla concessione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto deve essere sospesa allorché dall’esecuzione del provvedimento derivi al concessionario un danno grave e irreparabile, consistente nella perdita della fonte di reddito e di sostentamento. Tale gravità non è esclusa, nella fase incidentale, dalla circostanza che il presupposto del provvedimento repressivo sia rappresentato da un debito erariale di importo modesto (nella specie, Tari 2025 per € 509,60), dovendosi comunque garantire l’esame del merito della vicenda.
Il Fatto
La titolare di una ditta individuale, esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’aperto su suolo pubblico nel Comune di Cagliari, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva disposto la decadenza dalla concessione, a causa di un presunto debito erariale relativo alla Tari 2025, dell’importo di € 509,60. La ricorrente contestava altresì la legittimità degli atti prodromici, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990.
Nel costituirsi in giudizio, il Comune resisteva al ricorso e all’istanza cautelare, chiedendone il rigetto. La questione giungeva pertanto alla camera di consiglio del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna per la decisione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha incentrato la propria valutazione sulla sussistenza del requisito del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento. Ha rilevato come la decadenza, efficace dal giorno della notifica, avrebbe determinato l’immediata cessazione dell’attività economica della ricorrente, privandola della propria fonte di reddito e di sostentamento.
Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse della ricorrente, considerata la natura e la gravità del pregiudizio lamentato. La circostanza che il provvedimento fosse stato adottato per un debito tributario di importo contenuto non ha influito negativamente sulla valutazione, essendo dirimente, in questa fase, la compromissione dell’attività imprenditoriale e della sussistenza personale della concessionaria.
Il TAR ha pertanto accolto l’istanza, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata.
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Nota della Redazione
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