Ordinanza di rimessa in pristino per pericolo pubblico e riparto delle spese tra condomini (TAR Sardegna n. 123 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente, adottata dal Comune a tutela della pubblica incolumità per il pericolo di caduta di calcinacci, non perde efficacia né viene privata dei suoi presupposti per il solo fatto che il soggetto tenuto all’esecuzione abbia avviato i lavori di messa in sicurezza e si sia munito del prescritto titolo edilizio. Le questioni relative al regolamento della suddivisione delle spese tra i condomini e alla natura condominiale o meno di un impianto restano estranee al giudizio avente ad oggetto la legittimità del provvedimento comunale urgente, sicché non integrano i presupposti per la concessione della misura cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto. In tale contesto, la compensazione delle spese di fase può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
Un condominio, identificato come Settore B, impugnava dinanzi al TAR Sardegna l’ordinanza con cui il Dirigente comunale aveva ordinato la rimessa in pristino e l’eliminazione dello stato di pericolo per la caduta di calcinacci in una località marina, nonché il successivo provvedimento di correzione dei dati catastali e il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela. Il ricorrente contestava altresì la relazione dei Vigili del Fuoco posta a fondamento dell’ordinanza, chiedendo la sospensione cautelare dell’esecuzione degli atti impugnati.
Il Comune si costituiva in giudizio per resistere, mentre il controinteressato condominio Settore A e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non si costituivano. Alla camera di consiglio, la parte ricorrente insisteva per la concessione della misura cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., valorizzando un dato sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso: il condominio controinteressato aveva dato avvio all’esecuzione dell’ordinanza impugnata, manifestando la volontà di eseguire le opere di messa in sicurezza del torrino e munendosi del relativo titolo edilizio come prescritto dal provvedimento comunale.
Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza gravata era stata adottata in via di urgenza a tutela della pubblica incolumità, finalità che non risultava più attuale in ragione dell’avvio dei lavori da parte del soggetto interessato. Le residue contestazioni sollevate dal ricorrente concernenti la suddivisione delle spese di esecuzione dei lavori e la natura condominiale o meno dell’impianto di adduzione idrica sono state ritenute estranee al perimetro del giudizio, il cui oggetto è esclusivamente la legittimità del provvedimento comunale urgente.
La definizione di tali questioni, afferenti ai rapporti interni tra i condomini dei diversi settori, non poteva pertanto rilevare ai fini della concessione della tutela cautelare, non ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, considerata la peculiarità della vicenda, e ha respinto l’istanza.
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Nota della Redazione
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