Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per definizione transattiva (TAR Sardegna n. 771 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando le parti abbiano definito in via transattiva la controversia, manifestando concordemente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La transazione conclusa dopo la formazione del giudicato rende inutile l’accertamento sull’obbligo di conformazione, atteso che l’interesse azionato risulta satisfatto aliunde. La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde da valutazioni sul merito dell’originaria domanda ottemperatoria e comporta la compensazione delle spese di lite, in coerenza con la richiesta congiunta delle parti. Il giudice dell’ottemperanza è investito del potere di rilevare d’ufficio la sopravvenuta improcedibilità, ma la pronuncia assume contenuto meramente ricognitivo quando l’istanza sia formulata concordemente dai procuratori delle parti.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza avverso il mancato adeguamento del Comune di Nuoro al giudicato formatosi sulla sentenza n. 523/2013 della Corte d’Appello di Cagliari e sulla sentenza n. 538/2022 del Tribunale di Nuoro, aventi ad oggetto il rilascio e la bonifica di una discarica di inerti nonché il pagamento di somme di denaro. Il Comune si era costituito in giudizio resistendo alla domanda.
Nelle more del giudizio, con memoria depositata in data 8 maggio 2026, i procuratori di entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo definito in via transattiva la controversia.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, in coerenza con la richiesta formulata dalle parti. La definizione transattiva della controversia, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia sulla sussistenza dell’obbligo di conformazione al giudicato.
L’istituto della cessazione della materia del contendere opera quando la situazione giuridica dedotta in giudizio risulti definita da un atto successivo che rende inutile l’accertamento richiesto. Nel caso di specie, l’accordo transattivo ha inciso direttamente sull’oggetto del contendere, satisfacendo l’interesse sostanziale sotteso alla domanda di ottemperanza, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Collegio ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite, coerente con la natura conciliativa della definizione e con la richiesta congiunta dei difensori, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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