Divieto di detenzione armi e revoca del porto d’armi: basta una situazione di conflittualità anche senza rilevanza penale (TAR Sardegna n. 749 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prodromico all’adozione dei provvedimenti in materia di detenzione e di revoca delle licenze di porto d’armi ha natura squisitamente preventiva e non sanzionatoria, potendo condurre a esiti negativi anche in presenza di elementi solo minimamente indicativi dell’inaffidabilità dell’interessato. Non è necessario un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi: la situazione di conflittualità, ancorché priva di rilievo penale per intervenuta remissione della querela, costituisce indice sufficiente per la misura interdittiva. La revoca del porto d’armi conseguente al divieto di detenzione si configura come atto dovuto, non residuando alcuna discrezionalità in capo all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da anni di licenza di porto di fucile per uso venatorio, impugnava il decreto con cui la Prefettura aveva disposto il divieto di detenere armi e munizioni, nonché il successivo decreto di revoca della licenza adottato dalla Questura. I provvedimenti traevano origine da un episodio del 25 dicembre 2024, nel quale il ricorrente aveva impedito alla sostituta della badante della madre di allontanarsi dall’abitazione, cagionandole lesioni guaribili in cinque giorni. La denuncia presentata dalla persona offesa era stata successivamente rimessa.
Il ricorrente deduceva la violazione dei principi di proporzionalità e la carenza di motivazione, nonché il difetto di comunicazione di avvio del procedimento con riferimento al provvedimento questorile.
La Motivazione della Corte
Il TAR, respingendo il ricorso, ha rammentato che il giudizio di affidabilità del detentore di armi si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità, priva di connotazione sanzionatoria, che ben può condurre all’esito negativo anche in assenza di precedenti penali. La finalità dell’istituto è quella di preservare la sicurezza pubblica, sicché il legislatore bilancia l’interesse del privato alla detenzione con il dovere dello Stato di prevenire i rischi connessi all’uso delle armi.
La segnalazione dei Carabinieri, richiamata nei decreti impugnati, aveva evidenziato il coinvolgimento del ricorrente in una situazione di conflittualità, confermata anche da una testimonianza acquisita nel corso degli accertamenti. Tale elemento è stato ritenuto sufficiente a fondare il giudizio prognostico, senza che assumano rilievo le modalità specifiche della condotta, la mancata prosecuzione del procedimento penale o l’intervenuta remissione della querela. L’autorità di pubblica sicurezza può porre a base della propria determinazione circostanze che, seppure non sanzionate penalmente, rivelino un potenziale rischio di abuso delle armi.
Quanto alla revoca della licenza, il Collegio ha chiarito che essa si impone come atto vincolato a seguito dell’adozione del divieto di detenzione, il quale determina l’immediata perdita dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del porto d’armi. Ne consegue il difetto di legittimità delle censure di sproporzione, atteso il carattere preventivo della misura e la sua dipendenza da un giudizio prognostico rimesso alla prerogativa dell’autorità. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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