Cessata la materia del contendere per sopravvenuta emanazione del provvedimento espresso (TAR Sardegna n. 719 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione di un provvedimento espresso che chiude il procedimento avviato dall’istanza del privato, indipendentemente dalla sua natura di accoglimento o di reiezione, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. La ragione risiede nel fatto che l’adozione del provvedimento conclusivo soddisfa, per fatto dell’Amministrazione, l’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale, rendendo superfluo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune di Olbia un’istanza volta ad ottenere l’annullamento in autotutela e/o la revoca del titolo SUAPE rilasciato alla società controinteressata. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. innanzi al TAR per la Sardegna, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza.
Nel corso del giudizio, il Comune aveva eccepito la propria incompetenza, indicando quale autorità competente la Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna. Tale ente aveva successivamente comunicato le proprie determinazioni negative in ordine all’istanza di autotutela, dimostrando l’avvenuta conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito formulate dall’Amministrazione e dalla controinteressata, scegliendo una soluzione processuale che risolve la controversia in via preliminare.
La pronuncia si fonda sul principio per cui, nel giudizio avverso il silenzio inadempimento, l’emanazione di un provvedimento espresso che definisce il procedimento fa venir meno l’interesse alla declaratoria di illegittimità dell’inerzia. La Corte ha precisato che ciò vale a prescindere dal contenuto del provvedimento sopravvenuto, sia esso di accoglimento o di reiezione della domanda del privato.
La chiave interpretativa è che l’interesse pretensivo azionato con il ricorso trova comunque soddisfazione nella conclusione del procedimento: il privato ottiene una risposta esplicita, che consente l’eventuale impugnazione del provvedimento negativo, mentre la prosecuzione del giudizio sul silenzio perderebbe ogni utilità concreta.
In virtù di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite in ragione della complessità e dell’esito della controversia.
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Nota della Redazione
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