Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ancorché tardivo, della RPD (TAR Sardegna n. 715 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’amministrazione, sia pure dopo la proposizione del ricorso, abbia integralmente eseguito la sentenza passata in giudicato, provvedendo al pagamento del capitale, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nel rispetto del divieto di cumulo di cui alla legge n. 724/1994. La circostanza che parte delle somme sia stata corrisposta solo a seguito dell’iniziativa giudiziale non osta alla declaratoria, ma rileva ai fini della regolazione delle spese di lite, che possono essere compensate in ragione della marginalità dell’importo ancora in via di erogazione al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, docente supplente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per i periodi di supplenza temporanea, per un importo complessivo di euro 669,30, oltre interessi e rivalutazione.
A fronte della mancata esecuzione spontanea della sentenza, passata in giudicato, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna. L’amministrazione si costituiva in giudizio, documentando l’avvenuto pagamento della somma capitale e delle spese legali, nonché l’adozione del decreto di liquidazione degli oneri accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza. In particolare, l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva emesso il provvedimento di liquidazione delle spese legali e, successivamente, era intervenuto il pagamento delle spettanze per somma capitale. Era stato inoltre adottato il decreto di liquidazione degli oneri accessori, pari a euro 88,31, corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, in applicazione del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 724/1994, come stabilito nella sentenza di cognizione.
Il TAR ha precisato che il pagamento degli oneri accessori era ancora subordinato al controllo della Ragioneria Territoriale e alla successiva emissione dell’ordine di pagamento, prodromica alla riapertura delle funzioni telematiche, interdette in occasione della chiusura dell’esercizio precedente. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che l’esecuzione della sentenza era da considerare nella sostanza integrale.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sentenza era stata eseguita solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo. Quanto alle spese di lite, il TAR ne ha disposto la compensazione, considerando che le somme dovute, ad eccezione del marginale importo di euro 88,31, risultavano corrisposte anteriormente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
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Nota della Redazione
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