L’ottemperanza e la proroga del commissario ad acta: la complessità dell’esecuzione giustifica il differimento del termine (TAR Sardegna n. 711 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine concesso al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico può essere prorogato dal giudice amministrativo quando sussistano ragioni oggettive e documentate che rendano necessaria l’esecuzione di ulteriori operazioni complesse, nonostante il Commissario abbia già posto in essere attività significative. L’integrazione del compenso del Commissario può, invece, essere riconosciuta solo al termine del mandato, su richiesta motivata dell’interessato e a carico dell’amministrazione inadempiente, sulla base della documentata complessità dell’attività svolta.
Il Fatto
Il giudizio trae origine da una sentenza del TAR Sardegna che ha condannato il Comune di Arzachena a prendere in carico le opere di urbanizzazione relative al Piano di lottizzazione Cala del Faro, con conseguente avvio del giudizio di ottemperanza per la mancata esecuzione della pronuncia. Con ordinanza del 23 gennaio 2025, il Tribunale aveva nominato un Commissario ad acta, individuato nell’Organo amministrativo di vertice della Direzione Generale competente della Regione Sardegna, con facoltà di delega, assegnando il termine di centottanta giorni per porre in essere quanto necessario alla piena esecuzione della sentenza. Dopo una prima proroga con scadenza al 31 marzo 2026, il Commissario ha chiesto un’ulteriore proroga, oltre all’integrazione del proprio compenso, rappresentando l’avanzato stato delle attività ma anche la necessità di completare operazioni complesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’istanza di proroga, ritenendo che le ragioni addotte dal Commissario fossero oggettive e adeguatamente documentate. Il Commissario ha rappresentato che le attività risultavano in avanzato stato di evasione, ma che la complessità delle problematiche presenti nel piano di lottizzazione e le attività ancora da compiere rendevano necessario un ulteriore termine. In particolare, erano previste l’approvazione da parte del Consiglio comunale di una proposta deliberativa, la conclusione dell’attività esplorativa per definire possibili accordi con i proprietari delle aree ove insistono impianti di interesse pubblico e la conclusione del piano di interventi di sezionamento delle opere, ivi comprese le demolizioni necessarie.
Il Tribunale ha pertanto fissato alla data del 15 luglio 2026 il nuovo termine per l’espletamento dell’incarico, disponendo altresì che la verifica di quanto svolto avvenisse in sede camerale il 29 luglio 2026. Quanto alla richiesta di integrazione del compenso, il Collegio ha ribadito la statuizione già assunta nell’ordinanza di nomina, secondo cui ogni eventuale integrazione potrà essere riconosciuta al termine del mandato, su richiesta motivata dell’interessato e sempre a carico del Comune, alla luce della documentata complessità dell’attività svolta.
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Nota della Redazione
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