La rettifica dell’errore materiale nell’elaborato grafico del condono, se la misura è attendibile ed esclude la mala fede, va accolta (TAR Sardegna n. 712 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica degli errori materiali contenuti negli elaborati grafici allegati a un’istanza di condono edilizio non è circoscritta alle sole ipotesi in cui l’errore sia percepibile ictu oculi. Alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, l’istanza di correzione del privato deve essere accolta anche quando, trattandosi di correzione di minima entità, sia comunque supportata da sufficiente attendibilità in un contesto tale da escludere la mala fede del richiedente. La verifica dell’attendibilità della rettifica non può risolversi in un controllo sui presupposti urbanistico-edili dell’originaria sanatoria, che esula dalle competenze dell’amministrazione chiamata a pronunciarsi sulla mera correzione materiale.
Il Fatto
Alcuni comproprietari di un immobile presentavano alla Regione una richiesta di rettifica di errori materiali nell’elaborato grafico allegato al parere paesaggistico reso nell’ambito di un procedimento di condono edilizio conclusosi con il rilascio della concessione in sanatoria. La rettifica concerneva la misura del prospetto Est del fabbricato, indicata nell’elaborato in metri 14,95 ma pari, nella realtà, a metri 16,10.
La Regione respingeva l’istanza, ritenendo l’errore non agevolmente individuabile e chiara riconoscibile e paventando un mutamento sostanziale dell’oggetto dell’originaria domanda di condono. I proprietari impugnavano il diniego, deducendo l’incompetenza dell’ente regionale a valutare i presupposti sostanziali della sanatoria e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, valorizzando il costante orientamento giurisprudenziale — richiamato dalla stessa amministrazione — secondo cui è errore materiale solo ciò che può essere percepito ictu oculi, senza complesse indagini ricostruttive. Tuttavia, il Collegio ha rilevato come tale principio non sia esclusivo, dovendo essere contemperato con i principi di collaborazione e buona fede che reggono il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, la variazione della lunghezza reale del prospetto rispetto alle planimetrie prodotte è minimale: da un massimo di 1,6 metri rispetto all’elaborato del 1974 a un minimo di 14 centimetri rispetto alla planimetria catastale del 1976. La documentazione fotografica, poi, non rivela modifiche del prospetto dal 1987 al 2024, rendendo plausibile che l’erronea indicazione sia dovuta a imperizia del tecnico incaricato della pratica di condono.
Il Collegio ha inoltre escluso la mala fede del dante causa dei ricorrenti: questi non aveva alcun interesse a indicare una lunghezza del prospetto inferiore al dato reale (16,10 metri) e addirittura di circa un metro inferiore a quanto risultante dalla planimetria catastale del 1976. Al contrario, l’interesse del proprietario sarebbe stato quello di allegare la reale misurazione, sicché la difformità è frutto di mero errore materiale.
L’errore è stato quindi ritenuto chiaramente riconoscibile e la rettifica è stata accolta, ferma restando la discrepanza tra quanto autorizzato nel 1974 (14,50 metri) e quanto realizzato (16,10 metri), con salvezza dei poteri delle amministrazioni competenti e assorbimento delle ulteriori censure. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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