Revoca del rappresentante degli imprenditori nel Consorzio industriale: resiste alla cautela la nomina conseguente al rinnovo degli organi provinciali (TAR Sardegna n. 103 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sospensione cautelare di un provvedimento di revoca di un componente dell’Assemblea di un Consorzio industriale, nominato in rappresentanza degli imprenditori da parte dell’Ente locale, deve essere respinta allorché il provvedimento gravato risulti giustificato dalla necessità di adeguare la composizione dell’organo consortile al rinnovato assetto degli organi istituzionali dell’Ente, come definito dalle linee programmatiche di mandato del nuovo Presidente. La valutazione demandata al giudice in sede cautelare è limitata al fumus boni iuris, da apprezzarsi con riferimento alla sola probabile fondatezza delle censure dedotte. In relazione all’atto di nomina del successore, deve reputarsi dubbia la sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo al soggetto revocato, allorché lo stesso non figuri nella terna di nomi proposta dall’organo competente per territorio.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore operante nel territorio di riferimento, era stato nominato rappresentante degli imprenditori in seno all’Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 10/2008. Con due distinti decreti del Presidente della Provincia di Oristano del 13 marzo 2026, l’Amministrazione disponeva la revoca della predetta nomina e, contestualmente, la nomina di un nuovo rappresentante in sostituzione.
Il provvedimento di revoca veniva motivato con riferimento all’intervenuta elezione del Presidente della Provincia e del relativo Consiglio Provinciale, dopo un periodo di commissariamento ultra decennale, e alla conseguente necessità di procedere alla nomina di nuovi rappresentanti dell’Ente locale presso il Consorzio, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi delineati nelle linee programmatiche di mandato del nuovo Presidente. Avverso tali atti il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, preliminarmente, ha ritenuto di dover esaminare l’istanza cautelare alla luce dei principi propri del giudizio incidentale, volto a verificare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con particolare riferimento alla probabile fondatezza delle censure dedotte.
Quanto al provvedimento di revoca, il Collegio ha osservato che la motivazione addotta dall’Amministrazione appare prima facie condivisibile, essendo fondata sulla necessità di adeguare la rappresentanza dell’Ente locale in seno al Consorzio al rinnovato assetto degli organi istituzionali, come definito dalle linee programmatiche di mandato del nuovo Presidente, delle quali il nuovo Consiglio Provinciale ha preso atto nella seduta del 30 gennaio 2026. Tale circostanza, a giudizio del Tribunale, fa sì che le censure dedotte avverso il provvedimento di revoca non appaiano, allo stato, assistite dalla necessaria consistenza.
Con riferimento al successivo decreto di nomina del nuovo rappresentante, il Collegio ha rilevato che appare dubbia la sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo al ricorrente, atteso che lo stesso non risulta incluso nella terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio, ai sensi del richiamato art. 4 della legge regionale n. 10/2008. Tale circostanza, in quanto idonea a radicare la legittimazione del soggetto nominato, rende problematica la configurabilità di un interesse concreto e attuale del ricorrente alla caducazione dell’atto di nomina del suo successore.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di dover respingere l’istanza cautelare, non ricorrendo i presupposti per la concessione dell’invocata misura. Le spese della fase cautelare sono state compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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