Interdizione della D.U.A.: consolidamento del titolo solo se l’attività è conforme alla normativa sui parcheggi (TAR Sardegna, Sez. II n. 100 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento interdittivo di una D.U.A. è respinta quando l’attività edilizia non risulti, ad un esame sommario, rispettosa della normativa sui parcheggi. La possibilità per il privato di presentare una nuova istanza, conforme alle previsioni di legge e corredata dal necessario parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in tema di prevenzione incendi, esclude il fumus boni juris della tutela cautelare richiesta.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Cagliari aveva disposto l’interdizione definitiva di una D.U.A., con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e ordine di rimozione degli effetti dannosi già prodotti. La società lamentava, in particolare, la decadenza dell’Amministrazione dal potere inibitorio per decorso del termine di legge, la violazione dei motivi ostativi già comunicati ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il travisamento dei fatti, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti per l’esecuzione dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto, ad un sommario esame, che non ricorressero i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare. Il Collegio ha osservato che la D.U.A. presentata dalla ricorrente non appariva, prima facie, rispettosa della normativa sui parcheggi, profilo che costituiva il presupposto legittimante del provvedimento interdittivo impugnato.
La valutazione prognostica tipica della fase cautelare ha condotto il giudice a ritenere insussistente il fumus boni juris, non emergendo evidenti profili di fondatezza del ricorso. Il Tribunale ha, inoltre, valorizzato la circostanza che l’interessata avrebbe potuto presentare al Comune una nuova D.U.A., nel rispetto delle previsioni in tema di parcheggi e corredata dal necessario parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in tema di prevenzione incendi.
La possibilità di riproporre l’istanza in conformità alla normativa di settore ha ulteriormente deposto per la reiezione della domanda cautelare, non ravvisandosi il requisito del danno grave e irreparabile in capo alla ricorrente.
Il Collegio ha, infine, compensato le spese della fase cautelare, considerata la peculiarità della vicenda. L’ordinanza è stata depositata e sarà eseguita dall’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.