Archiviazione dell’istanza di annullamento regionale del titolo edilizio: difetto di legittimazione del privato (TAR Sardegna n. 707 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento straordinario dei titoli edilizi comunali, attribuito alla Regione dall’art. 39 del d.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa regionale di recepimento, è espressione di un’autotutela ampiamente discrezionale, volta a garantire interessi pubblici di rango significativo. Il suo esercizio presuppone la sussistenza di un vizio di legittimità del titolo e di un concreto e attuale interesse pubblico, prevalente sull’affidamento del beneficiario. L’interesse del privato, leso nella propria sfera giuridica da un titolo edilizio altrui, non è preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, configurandosi come interesse di mero fatto, incapace di fondare la legittimazione a ricorrere avverso il mancato esercizio di tale potere.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento con veduta panoramica sul mare, impugnava la nota regionale di archiviazione della propria istanza di annullamento del permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata per un intervento di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione. L’istanza regionale, fondata sugli artt. 22 della l.r. n. 23/1985 e 39 del d.P.R. n. 380/2001, ricalcava le censure già dedotte in un precedente giudizio, dichiarato irricevibile per tardività e confermato in appello. La società controinteressata proponeva ricorso incidentale avverso la norma del P.U.C. comunale, invocata a sostegno di una delle censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il ricorso principale inammissibile per difetto di legittimazione. La norma attributiva del potere regionale di annullamento, nel prevedere che la Regione “può” procedere all’annullamento, conferma la natura eccezionale e discrezionale del potere, da esercitarsi a garanzia di interessi pubblici significativi. La giurisprudenza, anche di recente, richiede una motivazione puntuale sulla sussistenza di tali interessi e sulla loro prevalenza sull’affidamento del destinatario del titolo.
In questo quadro, la posizione del privato che vanti un interesse personale alla conservazione della propria veduta è estranea alla finalità pubblicistica del potere regionale. Per la tutela di tale interesse, il privato dispone di specifici strumenti, quali il ricorso giurisdizionale avverso il titolo edilizio nei termini decadenziali. La mancata considerazione dell’interesse privatistico da parte della norma attributiva del potere lo degrada a interesse di fatto, inidoneo a radicare la legittimazione processuale.
Il Collegio ha inoltre rilevato l’infondatezza nel merito del ricorso, applicando il canone della ragione più liquida. Il ricorrente si era limitato a ribadire i pretesi vizi di legittimità del titolo edilizio, omettendo di indicare alcun interesse pubblico, distinto da quello personale, che potesse giustificare l’esercizio del potere di annullamento straordinario. La sola illegittimità, infatti, non è sufficiente, dovendo sussistere un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto, da comparare con le posizioni consolidate del beneficiario.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale è conseguita l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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