Diniego del project financing e obbligo di gara per il nuovo concessionario (TAR Sardegna n. 706 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase preliminare di valutazione di una proposta di finanza di progetto, l’amministrazione gode di un’amplissima discrezionalità amministrativa e tecnica, potendo liberamente apprezzare la proposta alla stregua di tutti gli interessi pubblici coinvolti, senza essere tenuta a dar corso alla procedura. La motivazione del diniego può legittimamente fondarsi anche su considerazioni di tenore generale, compresa la necessità di acquisire un quadro conoscitivo più completo della situazione di fatto e di diritto. L’obbligo di individuare il nuovo concessionario tramite gara pubblica può contribuire alla motivazione del provvedimento di rigetto anche se non espressamente richiamato nell’atto conclusivo, purché evincibile dal complesso degli atti del procedimento, in omaggio ai principi di trasparenza e lealtà di cui all’art. 97 Cost.. La mancata convocazione della conferenza dei servizi non è illegittima, potendo l’istruttoria essere condotta con strumenti più snelli come il tavolo tecnico. Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è dovuto quando il contraddittorio procedimentale sia stato comunque pienamente garantito.
Il Fatto
La società, attuale concessionaria del Porto turistico di Marina Piccola in Cagliari, presentava alla Regione una proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, offrendo la realizzazione a proprie spese di rilevanti interventi manutentivi e di riqualificazione in cambio del rilascio di una nuova concessione cinquantennale. L’amministrazione, all’esito di un tavolo tecnico, respingeva la proposta ritenendola non rispondente all’interesse pubblico prevalente, consistente nella valorizzazione del c.d. “distretto velico” dell’area. La società impugnava il diniego, unitamente alla variante urbanistica al P.U.C. e, con motivi aggiunti, al nuovo P.U.C. adottato dal Comune, censurando l’esercizio della discrezionalità per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, prescindendo dalle eccezioni di rito, ha privilegiato l’analisi sostanziale del ricorso, ritenendolo infondato alla luce dei principi che governano la fase preliminare della procedura di project financing. Ha richiamato il consolidato orientamento per cui tale fase è connotata da amplissima discrezionalità, essendo diretta non alla scelta della migliore offerta ma alla verifica dell’esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi l’accoglimento della proposta. L’intensità della motivazione e dell’istruttoria deve essere modulata in proporzione alla particolare ampiezza di tale discrezionalità, con la conseguente legittimità di una motivazione basata anche su considerazioni di tenore generale.
Nel caso di specie, il Collegio ha individuato plurimi elementi motivazionali idonei a sorreggere il diniego, ciascuno autonomamente sufficiente. Rileva la necessità di ridefinire i confini e i contenuti della concessione per una migliore integrazione con le concessioni contigue e con i beni limitrofi, esigenza riconosciuta dalla stessa ricorrente. Inoltre, la presenza di finanziamenti pubblici destinati alla riqualificazione dell’area comporta il rischio di una indebita sovrapposizione con gli interventi proposti dal privato. Le criticità relative all’adempimento degli obblighi manutentivi, pur contestate dalla società, ben giustificano la decisione di procedere a verifiche puntuali.
Quanto alla dedotta necessità di gara pubblica, il TAR ha precisato che le ragioni del provvedimento possono essere evinte dal complesso degli atti del procedimento, anche se non traspaiono dal mero atto conclusivo. L’obbligo di selezionare il nuovo concessionario con procedura ad evidenza pubblica, imposto dalla normativa primaria e ribadito in atti generali della Giunta regionale, legittimamente contribuisce a fondare la scelta di non accogliere la proposta.
Il Collegio ha infine respinto le censure formali: la convocazione di una conferenza dei servizi non è imposta da alcuna norma nella fase di valutazione preliminare, ben potendo l’amministrazione avvalersi di strumenti più snelli; quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la presentazione di osservazioni endoprocedimentali dimostra che il contraddittorio è stato pienamente garantito, senza che l’amministrazione fosse tenuta a confutare analiticamente ogni apporto partecipativo privo di elementi di novità sostanziale.
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Nota della Redazione
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