Prestito del socio non finanziabile dal Fondo Emergenze Imprese (TAR Sardegna n. 630 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso di un prestito erogato da un socio non costituisce spesa ammissibile alle agevolazioni finanziarie pubbliche previste dal Fondo Emergenze Imprese Sardegna, poiché non è finalizzato a sostenere la liquidità per spese operative o investimenti, ma favorisce il disimpegno dei soci con conseguente ricarico del rischio sul soggetto pubblico finanziatore. Le garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non trovano applicazione nelle procedure di assegnazione di fondi pubblici, caratterizzate dalla necessità di assicurare celerità e parità di trattamento tra i partecipanti. La destinazione del finanziamento deve essere indicata sin dalla presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico, senza possibilità di modifiche successive.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna, recependo l’istruttoria del soggetto attuatore, aveva autorizzato la concessione di un finanziamento di importo inferiore a quello richiesto. La riduzione era motivata dalla non ammissibilità della voce di spesa relativa al rimborso di un prestito erogato da un socio, ritenuta estranea alle finalità del Fondo Emergenze Imprese Sardegna.
Avverso tale determinazione la società deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la violazione dell’avviso pubblico e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e falsità dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo l’applicabilità dell’istituto del preavviso di rigetto alla procedura in esame. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Tribunale, esclude l’operatività dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 nelle procedure concorsuali, di evidenza pubblica e di assegnazione di fondi pubblici, in ragione della necessità di garantire la celerità dell’iter e la parità di trattamento tra i partecipanti. La comunicazione dell’ammissione parziale costituiva atto definitivo, non preavviso di rigetto.
Quanto alla compatibilità della spesa, il Collegio ha precisato che l’articolo 3 dell’avviso pubblico limita l’intervento del Fondo a linee di finanziamento dedicate a liquidità e investimenti, finalizzate al rilancio delle attività e al miglioramento della solidità finanziaria delle imprese. La destinazione della somma al rimborso di un prestito societario non rispondeva a tali finalità: come chiarito dalla Banca Europea per gli Investimenti, tale operazione non migliora la solidità dell’impresa ma determina il disimpegno dei soci, trasferendo il rischio sul finanziatore pubblico.
Il Tribunale ha inoltre escluso il difetto di istruttoria, essendo la riduzione conseguente a una verifica approfondita della situazione economico-patrimoniale della ricorrente e della conformità della richiesta alle finalità del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato durante l’emergenza pandemica. La destinazione del finanziamento, ha aggiunto il Collegio, deve essere indicata sin dalla domanda, senza possibilità di modifiche in sede procedimentale, con la conseguenza che la proposta tardiva di acquisto di un capannone non poteva essere accolta né fondare un’affidamento legittimo in capo alla società.
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Nota della Redazione
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