Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente: condanna al pagamento e commissario ad acta, esclusa l’astreinte (TAR Sardegna n. 602 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accoglimento della domanda volta all’esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione all’attivazione della Carta elettronica del docente comporta l’ordine all’Amministrazione di provvedere entro un termine e la nomina, sin da ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa in presenza di “altre ragioni ostative”, riconducibili alla complessità del procedimento di attivazione del beneficio e alla sua natura di incentivo eventuale e non mezzo di sostentamento. La natura seriale del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva giustificano la riduzione dei compensi professionali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 279/2025, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero all’erogazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 17.07.2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo.
La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di condannare l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza, di disporre la nomina di un commissario ad acta e di applicare la penalità di mora (cd. astreinte). Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha conseguentemente disposto che il Ministero dia piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica, e ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e nella eccezionale mole di contenzioso seriale. Inoltre, la natura del beneficio, quale incentivo eventuale e non mezzo di sostentamento, è stata ritenuta ostativa all’applicazione della misura coercitiva.
Quanto alle spese, pur ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente, il TAR ha ritenuto equo ridurne l’importo a complessivi euro 400,00, considerando l’elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva in un contenzioso seriale, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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