Ottemperanza per Carta del Docente: termina il termine di 120 giorni, possibile commissario ad acta senza astreinte (TAR Sardegna n. 598 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la rituale notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo fa decorrere il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorso inutilmente il quale il creditore può agire in giudizio. La condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente va eseguita dall’Amministrazione nel termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., con nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa per la sussistenza di “altre ragioni ostative”, qualora l’adempimento richieda un procedimento complesso coinvolgente una pluralità di soggetti e il beneficio non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lanusei la declaratoria del proprio diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500,00 euro tramite Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della complessiva somma di 2.000,00 euro oltre interessi.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la rituale notifica della sentenza al Ministero in data 27 settembre 2024, l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia e l’inutilmente decorso termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto l’integrale esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi nei capitoli di bilancio, senza diritto ad alcun compenso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il Collegio l’ha respinta, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. introduce un autonomo limite alla misura coercitiva legato alla sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale sul punto.
Da ultimo, il TAR ha valorizzato la natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo meramente eventuale per la formazione professionale, circostanza che ha ulteriormente giustificato il rigetto della penalità di mora. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente, liquidate in misura ridotta per la natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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