Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il canone patrimoniale (TAR Sardegna n. 547 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione delle parti ricorrenti di non avere più alcun attuale interesse alla prosecuzione del giudizio, intervenuta prima della decisione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In tale evenienza, la natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in presenza di una richiesta di liquidazione da parte del resistente.
Il Fatto
Numerose società operanti nel settore della pubblicità hanno impugnato dinanzi al TAR Sardegna la delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 92 del 29.12.2020, recante l’approvazione del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l’occupazione delle aree pubbliche adibite a mercati, nonché la successiva delibera di Giunta n. 51 del 25.02.2021, di approvazione delle relative tariffe.
Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tali atti per diversi profili di censura e hanno domandato, altresì, l’accertamento del diritto a vedere regolamentato il settore pubblicistico nel rispetto dei principi di razionalità, chiarezza ed equità. Il Comune di Sassari si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, con memoria depositata in data 10.12.2025, le società ricorrenti avevano dichiarato che non sussisteva più, allo stato, alcun attuale interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione del ricorso. Il processo amministrativo, improntato al principio dispositivo, attribuisce rilievo alla volontà della parte di non proseguire l’azione, quando tale volontà sia manifestata espressamente.
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalle stesse parti, comporta l’improcedibilità del ricorso, dovendo il giudice prendere atto del venir meno dell’interesse alla definizione del merito della controversia. Si tratta di una causa di rito che prescinde dall’esame delle censure sollevate nel gravame introduttivo.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che la natura in rito della pronuncia renda equa la compensazione integrale tra le parti, nonostante l’espressa richiesta del Comune di Sassari di liquidazione a proprio favore. La scelta di compensare le spese risponde alla valutazione discrezionale del giudice, fondata sulle peculiarità della vicenda e sull’esito processuale.
La decisione di improcedibilità, pertanto, conclude il giudizio senza entrare nel merito delle questioni attinenti al regolamento comunale sul canone patrimoniale, lasciando inalterati gli effetti degli atti impugnati in assenza di una pronuncia di annullamento.
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Nota della Redazione
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