Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 545 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente e accettata dalla controparte, determina la improcedibilità del ricorso. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito della controversia e non richiede una pronuncia nel merito. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate, in adesione alla richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 53/22 del 28.10.2020, avente ad oggetto la ripartizione del Fondo a favore delle sedi universitarie decentrate per l’anno accademico 2020/2021, unitamente agli atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio, con memoria del 22.12.2025, il ricorrente ha rappresentato che l’interesse alla decisione era venuto meno nelle more del processo, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione del Consorzio ricorrente circa la cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, cui ha aderito espressamente la Regione costituita in giudizio. Tale concorde manifestazione di volontà processuale ha indotto il Tribunale a ritenere improcedibile il ricorso, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte.
La pronuncia si fonda sul principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto evenienza processuale sopravvenuta alla proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità della domanda: il giudice non è chiamato a decidere nel merito, ma a prendere atto del venir meno dell’interesse strumentale alla definizione della controversia. Nel caso di specie, la circostanza è stata pacificamente riconosciuta da entrambe le parti, che hanno concordemente richiesto la compensazione delle spese.
Quanto alle spese di lite, il Collegio, in adesione alla richiesta delle parti e considerata la natura della pronuncia, le ha integralmente compensate, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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