Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in materia di concessioni demaniali marittime (TAR Sardegna n. 544 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso giurisdizionale amministrativo quando, alla data della decisione, sia venuto meno l’interesse attuale e concreto del ricorrente alla disamina del merito della controversia. Tale carenza di interesse può essere determinata da una modifica legislativa sopravvenuta che abbia trasferito la competenza al rilascio del provvedimento richiesto dall’ente originariamente intimato ad altro soggetto pubblico, privando di utilità giuridica l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. La dichiarazione di improcedibilità non richiede l’accertamento del merito delle censure proposte, ma presuppone che il ricorrente non abbia allegato elementi idonei a dimostrare la perduranza dell’interesse alla decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Arzachena, aveva richiesto la proroga del titolo concessorio ai sensi della disciplina vigente. Con la Determinazione Dirigenziale impugnata, l’ente locale aveva concluso il procedimento non accogliendo le istanze di proroga presentate, disponendo che l’assegnazione dei nuovi titoli sarebbe avvenuta solo all’esito di apposite procedure concorsuali e fissando la validità delle concessioni esistenti al 31 dicembre 2021.
La società proponeva ricorso avverso tale determinazione, deducendo articolati motivi di censura. Si costituivano in giudizio sia il Comune di Arzachena sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Motivazione della Corte
Il Comune resistente, costituendosi, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, richiamando la modifica legislativa introdotta dalla legge regionale della Sardegna n. 7 del 2021. Tale normativa, all’art. 24, ha trasferito dalla Regione al Comune la competenza al rilascio delle concessioni sul demanio marittimo e sulle aree connesse a strutture portuali di interesse regionale.
Il Collegio ha rilevato che, alla data della decisione, non risultava sussistente alcun interesse attuale e concreto alla disamina del merito del ricorso. L’eventuale annullamento della determina impugnata non avrebbe infatti prodotto alcuna utilità per la ricorrente, atteso che la competenza a decidere sulla richiesta di proroga non apparteneva più all’ente intimato, essendo stata trasferita alla Regione.
La società ricorrente, pur interpellata sul punto all’udienza, non aveva fornito alcun elemento per dimostrare la perduranza del proprio interesse alla decisione. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, trattandosi di una pronuncia di rito che prescinde dall’esame delle censure di merito proposte. La natura processuale della decisione ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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