Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese in caso di nuovo provvedimento favorevole (TAR Sardegna n. 536 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, in corso di giudizio, sopravvenga un provvedimento che soddisfa pienamente l’interesse del ricorrente. Tale declaratoria non implica, di per sé, alcun riconoscimento della fondatezza delle censure dedotte, né equivale a una revoca o a un superamento dell’atto impugnato. Ne consegue che, in presenza di una sopravvenienza autonoma, determinata dalla proposizione di una nuova istanza correttamente formulata e non da un atto di autotutela dell’amministrazione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’atto interdittivo con cui il SUAPE del Comune di Aglientu aveva ordinato la cessazione immediata dell’attività di installazione di impianti pubblicitari lungo la S.P. 90, con rimessa in pristino, per il mancato rinnovo dei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati. Erano altresì impugnati gli atti presupposti, tra cui la nota con cui la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio non aveva ritenuto corretta la procedura di autocertificazione a 0 giorni, invitando la società a presentare una nuova istanza in Conferenza di servizi, nonché la comunicazione d’irricevibilità della precedente istanza di rinnovo presentata nel 2024.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’istanza, rilevando che il rilascio delle autorizzazioni oggetto di causa consentiva la definizione del giudizio nei termini richiesti dalla ricorrente. La cessazione della materia del contendere è stata pertanto dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Quanto alle spese, la Provincia di Gallura Nord Est Sardegna si era opposta alla condanna, sostenendo che la cessazione discendesse da una sopravvenienza del tutto autonoma, priva di qualsiasi riconoscimento della fondatezza delle censure. Il Collegio ha ritenuto condivisibili tali argomentazioni.
Il giudice ha quindi precisato che il rilascio delle autorizzazioni, pur definendo il giudizio, non integra una revoca o un superamento del precedente diniego, essendo intervenuto solo a seguito della proposizione, in corso di causa, di una nuova istanza correttamente formulata. Tale circostanza esclude che l’esito favorevole possa essere ricondotto a un comportamento processuale o amministrativo idoneo a fondare una condanna alle spese.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale, la mancata contestazione nel merito dell’operato amministrativo e la natura autonoma della sopravvenienza hanno indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese, considerata l’assenza di elementi per ritenere la parte resistente soccombente.
Il ricorso è stato pertanto definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.