Autorizzazione unica per impianti FER: la disponibilità delle aree demaniali è presupposto di procedibilità (TAR Sardegna n. 525 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili, la dimostrazione della disponibilità giuridica delle aree interessate dall’intervento e dalle opere connesse costituisce presupposto sostanziale di procedibilità dell’istanza, che deve sussistere già al momento della presentazione della domanda. Detto requisito non può essere differito a una fase successiva, neppure con riferimento ad aree demaniali, atteso che la concessione demaniale è atto a contenuto patrimoniale e natura costitutiva, non riducibile a ordinario assenso endoprocedimentale e non acquisibile nell’ambito della Conferenza di servizi. Il verbale conclusivo della Conferenza che subordini l’esito positivo all’ottenimento del titolo concessorio ha carattere interlocutorio e non genera alcun legittimo affidamento, né alcun vincolo autoimposto in capo all’Amministrazione, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell’autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990. L’atto di diniego plurimotivato resta legittimo anche ove una delle ragioni ostative venga caducata, qualora l’altra autonomamente lo sorregga.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 4957,92 kW, da realizzare in area industriale nel Comune di Samassi. In seno alla Conferenza di servizi veniva trasmesso il verbale di chiusura con esito favorevole, ma condizionato all’acquisizione della concessione demaniale per i tratti di cavidotto insistente su suolo pubblico, con espressa sospensione del procedimento. Non essendo pervenuto il titolo concessorio, il SUAPE adottava il provvedimento unico di diniego, fondato sulla carenza di disponibilità delle aree demaniali e sulla sopravvenuta disciplina regionale di salvaguardia. Avverso tale determinazione la società proponeva ricorso e motivi aggiunti, contestando altresì la legittimità delle successive previsioni legislative regionali in materia di aree idonee.
La Motivazione della Corte
Il TAR disattende l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle Amministrazioni statali in ragione dell’impugnativa del D.M. 21 giugno 2024, rilevando che il gravame avverso tale decreto è stato proposto in via meramente subordinata e non incide sul nucleo sostanziale della controversia, ancorato alla verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle aree al momento della presentazione dell’istanza. Viene invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi di atto riconducibile ai Dicasteri competenti per materia.
Nel merito, il Collegio ritiene prioritario scrutinare il motivo relativo alla carenza di disponibilità dell’area demaniale, evidenziando come l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e le Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 prescrivano l’allegazione della documentazione attestante la disponibilità delle aree quale contenuto minimo dell’istanza. Richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza TAR Sardegna, sez. I, n. 790/2025, il Tribunale afferma che tale requisito deve sussistere già al momento della domanda e non può essere differito, costituendo un presupposto legale di procedibilità.
Quanto alla possibilità di acquisire la concessione in sede di Conferenza, il Collegio la esclude radicalmente: la concessione non è un atto tecnico di compatibilità ma un provvedimento a contenuto patrimoniale e natura costitutiva, soggetto ad autonoma disciplina. Il verbale della Conferenza non ha formalizzato alcuna positiva conclusione dei lavori, avendo anzi disposto la sospensione dell’iter in attesa del titolo concessorio, con la conseguenza che nessun legittimo affidamento poteva maturare in capo alla ricorrente, né poteva configurarsi alcun vincolo autoimposto dell’Amministrazione.
Il TAR esclude altresì la violazione delle garanzie partecipative e l’obbligo di convocazione della conferenza sincrona, non essendovi conflitti tra amministrazioni da risolvere, ma la mera mancanza di un presupposto essenziale riconducibile alla sfera di adempimenti del privato. Infine, il quinto motivo di ricorso e i motivi aggiunti vengono dichiarati improcedibili, in quanto investono esclusivamente il pilastro motivazionale relativo alla sopravvenienza normativa regionale, mentre la legittimità del provvedimento resta autonomamente sorretta dalla carenza del requisito della disponibilità delle aree demaniali. Le spese sono integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.