Ottemperanza per carta docente: TAR nomina commissario ad acta per inerzia del Ministero (TAR Sardegna n. 499 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che riconosca il diritto alla Carta elettronica del docente, l’accertamento dell’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al giudice amministrativo di accogliere la domanda e di ordinare all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza. Il giudice dell’ottemperanza può sin da ora nominare un commissario ad acta, individuato in un Dirigente dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega anche a livello territoriale, che interverrà, a semplice richiesta della parte interessata, ove l’inottemperanza persista alla scadenza del termine assegnato. In caso di incapienza di fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il commissario può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso. Per le funzioni commissariali affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere ridotte in ragione del carattere seriale del contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione con accredito dell’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza, pubblicata il 31 gennaio 2025 e notificata all’Amministrazione il 5 febbraio 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato alcun seguito alla decisione, lasciando decorrere infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Si è costituito il Ministero con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 5 febbraio 2025 ed era passata in giudicato, risultando quindi inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale decorso legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Tale commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di pagamento, il TAR ha precisato che il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso.
Il TAR ha infine posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in complessivi euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato. La riduzione del compenso rispetto ai parametri tariffari è stata giustificata dalla natura seriale del contenzioso in materia e dall’elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva svolta in udienza, caratterizzata dalla trattazione di otto cause di contenuto identico nella medesima camera di consiglio. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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