Incompetenza territoriale del TAR nella sede di servizio al momento dell’adozione del provvedimento (TAR Sardegna n. 490 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale inderogabile per le controversie relative ai pubblici dipendenti non contrattualizzati si radica, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., presso il TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo impugnato. Il momento rilevante è esclusivamente quello dell’adozione dell’atto, poiché solo tale criterio assicura l’effettiva inderogabilità della competenza, rendendola impermeabile a fattori esterni successivi, quali il trasferimento del dipendente o le vicende difensive. La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo una pronuncia di merito idonea al giudicato sostanziale, presuppone la potestas iudicandi del giudice adito e non può pertanto essere emessa dal giudice incompetente.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Esercito Italiano, in servizio presso un Reggimento di Palermo, ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna il rapporto informativo relativo a un determinato periodo, che aveva dequotato la sua valutazione da “eccellente” a “superiore alla media”. Il ricorrente deduceva l’illegittimità della valutazione per carenza di motivazione e contraddittorietà con le schede precedenti.
Nelle more del giudizio cautelare, l’Amministrazione ha ritirato in autotutela il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero della Difesa ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna, essendo la sede di servizio situata in Palermo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando il principio secondo cui per i pubblici dipendenti non contrattualizzati la competenza si radica, in via inderogabile, presso il TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio. Il momento rilevante per la determinazione della competenza coincide con l’adozione del provvedimento impugnato, come chiarito dalla giurisprudenza citata, poiché solo tale criterio garantisce l’effettiva inderogabilità e impedisce che la scelta del giudice sia rimessa alle vicende del dipendente.
Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ha rilevato che il rapporto informativo, pur riferendosi a un periodo precedente, è stato adottato e comunicato all’interessato in data 24 settembre 2025, quando il ricorrente prestava servizio a Palermo. Ne consegue che la competenza appartiene al TAR Sicilia – sede di Palermo, non potendo rilevare la circostanza che il ricorso sia stato proposto dinanzi al TAR Sardegna.
Quanto alla domanda di cessazione della materia del contendere, il Collegio ha precisato che tale pronuncia, avendo natura di sentenza di merito idonea al giudicato sostanziale, presuppone la sussistenza della potestas iudicandi del giudice adito. L’accertata incompetenza territoriale preclude pertanto l’esame nel merito della domanda.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della natura meramente processuale della decisione, e ha dichiarato la propria incompetenza, indicando la possibilità di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.