Nesso causale amianto e danno iure hereditatis: il TAR dispone CTU (TAR Sardegna n. 488 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danno iure hereditatis per patologie asbesto correlate, l’accertamento del nesso causale tra l’esposizione ad amianto e la patologia che ha condotto al decesso del militare, secondo il criterio del “più probabile che non”, richiede approfondimenti istruttori di natura tecnica. Il giudice amministrativo può disporre una CTU ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm. per verificare, in base alla documentazione sanitaria e lavorativa, la riconducibilità della malattia all’attività di servizio, anche in termini di concausa efficiente e rilevante. La consulenza deve inoltre accertare il decorso clinico e la sua eventuale stabilizzazione, al fine di consentire la liquidazione del danno non patrimoniale secondo i criteri medico-legali correnti.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi di un militare della Marina Militare deceduto per mesotelioma pleurico, hanno adito il TAR per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditaris, asseritamente subiti dal proprio dante causa. Il militare aveva prestato servizio come motorista navale, operando a bordo di unità navali di vecchia generazione in luoghi angusti e in assenza di adeguati strumenti di prevenzione, con costante esposizione a polveri e fibre d’amianto. A seguito del riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e dello status di vittima del dovere, i ricorrenti hanno instaurato il giudizio contro il Ministero della Difesa, che si è costituito deducendo il difetto di giurisdizione per la domanda patrimoniale, l’intervenuta prescrizione e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto indispensabile acquisire approfondimenti istruttori richiedenti particolari competenze tecniche, disponendo una CTU ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm. La consulenza è demandata a un medico legale individuato dal Dirigente della Direzione Regionale INAIL per la Sardegna, con il compito di accertare se la patologia che ha condotto al decesso sia causalmente riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alle attività di servizio svolte presso la Marina Militare.
L’ordinanza precisa che il consulente dovrà valutare il nesso causale tenendo conto dello stato di salute preesistente e della documentazione sanitaria e lavorativa in atti. Inoltre, dovrà qualificare il decorso clinico della malattia nel periodo compreso tra la diagnosi e il decesso, accertando se vi sia stata una fase di stabilizzazione clinica idonea a determinare postumi permanenti autonomamente valutabili, oppure se la patologia abbia avuto un decorso progressivo ed evolutivo sino all’exitus. Tale accertamento è funzionale alla corretta quantificazione del danno non patrimoniale. In caso di stabilizzazione clinica, il CTU dovrà indicare la percentuale di invalidità permanente; in caso di decorso progressivo, dovrà determinare la durata dell’invalidità temporanea, distinguendo tra parziale e assoluta.
Il Collegio ha inoltre demandato al consulente l’accertamento degli elementi relativi alla fase terminale della patologia, quali la durata della lucida agonia, il livello di coscienza e consapevolezza della prognosi infausta e l’intensità della sofferenza psico-fisica, al fine di consentire la liquidazione del danno iure hereditatis. L’ordinanza fissa un cronoprogramma dettagliato per l’espletamento delle operazioni peritali, che dovranno svolgersi nel contraddittorio tra le parti, e rinvia la causa per la trattazione ulteriore all’udienza pubblica del 18 novembre 2026.
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Nota della Redazione
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